Conti correnti e depositi esteri senza monitoraggio fino a 10.000 euro
di Nicola Fasano
Con la legge di conversione del D.L. 4/2014 (approvata definitivamente del Sentato e a breve oggetto di pubblicazione in G.U.) se da un lato sono state stralciate le misure in tema di “voluntary disclosure” che seguiranno un binario autonomo tramite un disegno di legge ad hoc che, quanto meno nella versione iniziale, dovrebbe ricalcare il testo precedente, dall’altro con una modifica all’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990, solleva dall’obbligo di monitoraggio fiscale i depositi e i conti correnti costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.
In attesa di verificare la norma come pubblicata in GU, l’esonero riguarda i soli conti correnti e depositi, indipendentemente dal Paese nel quale sono detenuti, che durante il periodo di imposta non abbiano superato il limite di 10.000 euro. Nessuna soglia si applica quindi per tutte le attività patrimoniali e quelle finanziarie diverse da conti correnti e depositi bancari.
Il valore di riferimento al di sotto del quale scatta l’esonero dalla compilazione dell’RW sembra essere quello massimo (e non la giacenza media) raggiunto nel corso dell’anno da tutti i conti e depositi esteri detenuti nel corso del periodo di imposta dal contribuente.
Andrà verificata, peraltro, l’entrata in vigore della disposizione che dovrebbe riguardare già il periodo di imposta 2013 e dunque il prossimo modello Unico 2014. Se sarà confermato, ovviamente, le Entrate dovranno rimettere mano all’RW quanto prima visto che la stagione dichiarativa sta entrando nel vivo.
Peraltro, come noto, nell’RW di quest’anno sono confluite anche l’IVIE e l’IVAFE. Per quest’ultima vige l’esonero da tassazione nel caso di conti correnti e libretti di risparmio la cui giacenza media annuale (e non il valore massimo) non abbia superato i 5.000 euro, avendo riguardo alla giacenza media complessiva di tutti i conti e libretti intrattenuti presso il medesimo intermediario. Oltre tale soglia, per conti correnti e libretti di risparmio si applica l’imposta in misura fissa pari a 34,20 euro, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti. Negli altri casi, in cui rientrano anche i conti deposito che ai fini dall’esonero dal monitoraggio fiscale sono invece assimilati ai conti correnti, l’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15% (0,2% dal periodo di imposta 2014) del valore rilevato al termine del periodo di imposta (o, nel caso di dismissione in corso d’anno, del valore rilevato al termine del periodo di detenzione). L’imposta non deve essere versata se di importo inferiore a 12 euro considerando tutte le attività finanziarie detenute.
Pare evidente, in sostanza, come vi sia un doppio binario monitoraggio fiscale/IVAFE che di certo non semplifica gli adempimenti dei contribuenti.
Così, per esempio, se immaginiamo un contribuente che abbia solo un conto deposito estero con un valore massimo di 11.000 euro nel corso del periodo di imposta, ma un valore al termine del periodo di imposta pari a 5.500 euro, questi dovrà indicarlo ai fini del monitoraggio fiscale, ma non dovrà assolvere l’IVAFE (perché inferiore a 12 euro).
Viceversa potrà accadere che un conto corrente con un valore massimo nel corso del periodo di imposta inferiore a 10.000 euro, ma con giacenza media pari a 6.000 euro, dovrà scontare l’IVAFE nella misura di 34,20 euro, anche se è escluso dal monitoraggio. Insomma la novità legislativa pare essere un’altra prova della difficile “convivenza” fra monitoraggio fiscale e IVAFE nel medesimo quadro dichiarativo.