Conto economico – documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 e bozza dell’Oic 12 (IIa parte)
di Luca Dal PratoContinuiamo l’analisi iniziata ieri del documento interpretativo n. 1 sul Principio contabile 12 “Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi” (anche alla luce delle modifiche apportate nella bozza del principio Oic 12 che incorpora ora l’attuale documento interpretativo n. 1).
Analizzati gli aggregati A) e B), passiamo all’aggregato C) – “Proventi e oneri finanziari”.
Qui sono rilevati i componenti positivi e negativi relativi all’area finanziaria, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l’area principale o caratteristica di gestione (ad esempio per le holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 e successive disposizioni legislative in materia di bilancio).
Nella voce C15) “Proventi da partecipazioni” vanno indicati i proventi, ad esempio, su dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute e le plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.
La voce C16) “Altri proventi finanziari” si compone di più sottovoci: nella voce C16a) vanno iscritti gli interessi attivi, maturati nell’esercizio, sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie e, nella voce C16b) gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati). Nella voce C16c) vanno indicati gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario mentre, nella voce C16d) si iscrivono i proventi finanziari non compresi sopra, tra cui gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze, gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo, gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti e gli interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante.
Anche il nuovo documento comprende alla voce C16b) gli interessi maturati su titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie incluse le eventuali differenze da “indicizzazione” e al lordo delle ritenute di legge (si veda l’Oic 20).
La voce C17) “Interessi passivi ed altri oneri finanziari” accoglie tutti gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte.
Nell’ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti (i.e. legge Sabatini per l’acquisto di macchinari) il nuovo documento conferma che l’importo dei contributi è portato a riduzione della voce C17) se conseguito nel medesimo esercizio in cui sono contabilizzati gli interessi passivi ma, se è conseguito in esercizi successivi, è iscritto alla voce C16d).
La voce “Utili e Perdite su cambi” di cui al numero 17bis) include gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta.
L’aggregato D) “Rettifiche di valore di attività finanziarie” si compone delle voci D18) “Rivalutazioni” e D19) “Svalutazioni” che contengono svalutazioni su attività finanziarie e i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.
Infine l’aggregato E) “Proventi e oneri straordinari” include i costi e ricavi straordinari, come plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti estranei alla gestione ordinaria dell’impresa o da variazioni dei criteri di valutazione, come oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda; plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria; plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria; sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa; componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e imposte relative ad esercizi precedenti.
Il nuovo documento conferma che i componenti reddituali derivanti da ristrutturazione del debito possono generare componenti reddituali da iscrivere nell’area straordinaria del conto economico, mentre nei proventi straordinari è incluso il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
Per quanto riguarda la voce E21) il nuovo documento illustra che sono rilevate in apposita sottovoce tutte le imposte, dirette ed indirette, relative ad esercizi precedenti derivanti da contenziosi, mentre la contropartita patrimoniale, se non sono pagate nel corso dell’esercizio, è costituita dalla voce B.2 relativa ai fondi o dalla voce D.12 relativa ai debiti secondo quanto precisato dall’Oic 19.
La voce E22) relativa a “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” vanno rilevati i tributi diretti quali l’IRES, l’IRAP. La voce si divide in “imposte correnti” e “imposte differite e anticipate”.
Secondo il nuovo documento, con riferimento alla fiscalità differita, la voce 22 accoglie tutte le variazioni di imposte differite e anticipate sia dell’esercizio sia provenienti da esercizi precedenti.