Contraddittorio preventivo anche per l’ipoteca esattoriale
di Angelo GinexL’ipoteca esattoriale iscritta sui beni immobili del contribuente è nulla per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, qualora l’Agente della riscossione non notifichi, prima di procedere alla predetta iscrizione, una comunicazione contenente l’avviso che entro il termine di 30 giorni il contribuente può presentare osservazioni ed effettuare il pagamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2017, n. 4587.
La controversia trae origine dalla notifica di alcune cartelle di pagamento e del successivo avviso di iscrizione ipotecaria, avverso i quali il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso sulla base della mancata prova della notifica delle cartelle, atti prodromici alla iscrizione contestata.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso la decisione dei Giudici di prime cure, cui seguiva una riforma della sentenza impugnata. Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 D.P.R. 602/1973, per avere i Giudici di secondo grado ritenuto inapplicabile la norma richiamata al caso della iscrizione ipotecaria.
Occorre subito precisare che la vicenda suscita interesse in quanto è temporalmente collocata in un periodo in cui non era ancora in vigore la modifica normativa introdotta all’articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973.
Nella pronuncia in rassegna, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato innanzitutto come i Giudici di seconde cure abbiano correttamente ritenuto inapplicabile al caso di specie l’articolo 50 citato, atteso che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.
Ciò posto, però, la Suprema Corte ha evidenziato che la censura del contribuente investe un ulteriore profilo, ovvero quello relativo alla violazione del principio del contraddittorio, laddove veniva contestato testualmente che “l’Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio”.
Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione, conformemente alla nota sentenza n. 19667/2014, ha affermato l’esistenza di un principio generale di ordine procedimentale che impone, in diretta applicazione delle garanzie derivanti dal trattato UE, che il contribuente contro il quale deve essere adottato un provvedimento lesivo dei propri interessi debba essere sentito e possa formulare le proprie osservazioni, a pena di nullità dell’atto emesso senza il rispetto delle predette garanzie.
Pertanto, in difetto di ciò – osserva la Suprema Corte – è ravvisabile l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, da cui non può non derivare “la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Oggi, la questione non si porrebbe, atteso che l’articolo 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, nella sua attuale formulazione, prevede che l’Agente della riscossione sia tenuto a comunicare preventivamente al contribuente che procederà ad iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili, concedendo al massimo un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente.