27 Aprile 2020

Contratti di co-sviluppo e reddito agevolabile ai fini del Patent Box

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 120 del 24.04.2020 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema delle componenti positive che costituiscono reddito agevolabile ai fini del regime Patent Box, nel caso di utilizzo indiretto del bene immateriale in base ad un contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto.

L’individuazione dei proventi che costituiscono reddito agevolabile richiede un’indagine circa la natura dei corrispettivi percepiti, finalizzata al corretto inquadramento nell’ambito applicativo dell’opzione fra le seguenti tipologie di utilizzo dei beni immateriali agevolabili, ai sensi dell’articolo 7 D.M. 28.11.2017 (Decreto attuativo):

  • la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6, Decreto attuativo (uso indiretto);
  • l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’articolo 6, Decreto attuativo, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, le componenti positive che costituiscono reddito agevolabile ai fini del Patent Box sono le seguenti:

  • i canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di cui al comma 2, dell’articolo 7, Decreto attuativo;
  • le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all’articolo 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni, di cui al comma 4, dell’articolo 7, Decreto attuativo.

La determinazione della quota di reddito agevolabile ai fini del Patent Box deriva dall’applicazione allo stesso reddito del c.d. nexus ratio, il rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5 dell’articolo 9, Decreto attuativo.

In estrema sintesi il nexus ratio è così composto:

  • a numeratore dai costi delle attività di R&S come definite dall’articolo 8, Decreto attuativo, rilevanti ai fini fiscali e sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
  • a denominatore dai costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Ciò premesso l’interpello in esame riguarda l’inquadramento dei proventi derivanti da un contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto fra i redditi agevolabili ai sensi della disciplina del Patent Box di cui all’articolo 1, commi 3745, L. 190/2014.

In virtù di un “CoDevelopement and Licence Agreement” la società istante, titolare di un brevetto, percepisce somme di differente natura:

  • somme relative alla licenza d’uso (“exclusivity compensation” e “license fee“);
  • un importo a titolo di rimborso dei costi del programma di co-sviluppo a carico della controparte, quale contributo per la partecipazione al programma congiunto volto al sostenimento di R&S per i beni esistenti e per la creazione di eventuali beni immateriali futuri.

I proventi percepiti a titolo di licenza d’uso del brevetto sono inquadrabili fra i suddetti canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali dell’articolo 7, comma 2, Decreto attuativo e costituiscono reddito agevolabile al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi.

Per quanto concerne le somme percepite quali quote di contribuzione al programma di co-sviluppo, l’Agenzia delle entrate ne esclude espressamente l’inclusione fra le componenti positive agevolabili ai fini del Patent Box, trattandosi di un rimborso di costi di R&S del progetto che non possono essere inquadrati nell’ambito del comma 4, dell’articolo 7, Decreto attuativo.

Nella risposta all’interpello l’Amministrazione finanziaria si spinge oltre e valuta l’incidenza dei rimborsi dei costi di co-sviluppo nel calcolo del nexus ratio necessario a quantificare la quota di reddito agevolabile.

Il numeratore del rapporto nexus rappresenta la ricerca qualificata, sia essa effettuata direttamente da colui che vuole beneficiare dell’agevolazione, sia essa commissionata a soggetti indipendenti o nell’ambito di rapporti qualificati di compartecipazione.

Dall’analisi del contratto di co-sviluppo stipulato dall’istante emergono i seguenti elementi:

  • l’assunzione da parte dell’istante dell’impegno a svolgere le attività di R&S;
  • benefici in capo a entrambi i contraenti;
  • spese a carico esclusivo del contraente.

In base a quanto contrattualmente previsto l’Amministrazione finanziaria esclude dal calcolo del nexus ratio ai fini della disciplina del Patent Box gli eventuali costi del progetto di co-sviluppo che siano direttamente sostenuti dall’istante, fino a copertura delle somme rimborsate dalla contraente, in quanto tali costi di R&S generebbero benefici in capo alla società restando a carico della controparte.