Il nuovo contratto di affiancamento degli under 40 in agricoltura
di Luigi ScappiniL’articolo 1, commi 119 e 120, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), pone fine alla gestazione del cd. contratto di affiancamento, strumento introdotto a mezzo dell’articolo 6 L. 154/2016 (il Collegato agricolo) per agevolare e incentivare da un lato l’inserimento dei giovani in agricoltura e dall’altro il ricambio generazionale, che da sempre rappresenta un tallone d’Achille per il settore.
Infatti, l’articolo 6 richiamato delegava il Governo ad adottare, nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore, un decreto legislativo di cui, purtroppo, come evidenziato in un precedente contributo, non vi era ancora traccia.
Ne deriva che deve essere accolta con favore quest’accelerazione da parte del Governo, seppur le previsioni riguardino solamente i contratti stipulati nel periodo 2018-2020.
Destinatari della norma sono, da un lato, i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che non risultano essere già titolari di terreni agricoli a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e, dall’altro, gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti over 65 anni o pensionati. Su tale seconda possibilità, si ritiene che, attesa la ratio della norma, i soggetti debbano ricevere una pensione erogata dalla gestione agricola Inps.
La scelta di non prevedere la possibilità che il giovane stipuli un contratto di affiancamento con uno Iap deriva dalla circostanza per la quale l’imprenditore agricolo professionale non obbligatoriamente svolge attività manuali agricole, ben potendo limitarsi a un lavoro di organizzazione di mezzi e risorse.
Al giovane è data libera scelta della forma con la quale svolgere l’attività, essendo espressamente prevista per legge la possibilità di optare per la forma organizzata.
Il comma 119 prevede che sia stipulato un contratto di affiancamento in cui sia previsto:
– da parte del tutor (l’imprenditore agricolo o coltivatore diretto over 65), l’obbligo di trasferire al giovane le proprie competenze nelle attività di cui all’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e
– da parte dell’under 40, l’impegno a partecipare attivamente alla gestione dell’impresa, anche attraverso l’attività manuale, in accordo con il titolare, nonché ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali che sono utili all’impresa. Tali innovazioni vanno a sommarsi agli eventuali miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, che possono essere previsti nel piano aziendale che deve essere presentato, con allegata copia del contratto di affiancamento, all’Ismea.
Il contratto ha una durata libera che, comunque, non può eccedere i 3 anni, durante i quali deve essere prevista una retribuzione per il giovane compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 50% degli utili dell’impresa in applicazione a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, Tuir.
L’articolo 1, comma 119, L. 205/2017, stabilisce, in ipotesi di conclusione anticipata del contratto di affiancamento, l’obbligo di prevedere una compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo.
L’articolo 6 L. 154/2016, prevedeva, per la conclusione naturale del contratto un ventaglio di alternative:
- trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
- trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
- forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati nei precedenti casi.
Al contrario, la legge di Bilancio 2018 ha previsto esclusivamente la possibilità di prevedere il subentro del giovane nell’attività di impresa, il che sta a significare che l’accensione di un contratto di affiancamento può ben concludersi senza prevedere che il giovane acquisti l’azienda.
Tale circostanza viene confermata dal riconoscimento a quest’ultimo, in caso di cessione dell’azienda nell’arco temporale di 6 mesi dalla conclusione del contratto di affiancamento, del diritto di prelazione di cui all’articolo 8, comma 1, L. 590/1965.
La scelta della prelazione forte deriva dalla circostanza per cui viene riconosciuta, seppur solo temporaneamente, una sorta di continuità nell’attività agricola svolta sul fondo; tuttavia cioè stride con la successiva previsione di cui al comma 120, ai sensi del quale, per il periodo di affiancamento il giovane viene equiparato allo Iap a cui, come noto, viene riconosciuta solamente la prelazione debole del confinante di cui all’articolo 7 L . 817/1971.
A dire il vero, il giovane imprenditore, ai fini previdenziali, deve essere iscritto alla gestione agricola Inps, fruendo dell’agevolazione in termini di abbattimento dei contributi da versare prevista originariamente dalla legge di Bilancio 2017 e rinnovata anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 117, L. 205/2017, ragion per cui lo stesso potrà a tutti gli effetti essere considerato un coltivatore diretto.
Forse sarebbe stato più lineare prevedere che il contratto di affiancamento vale ai fini del riconoscimento dei requisiti richiesti dall’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 per la qualifica di Iap.
Da ultimo, si evidenzia come il giovane under 40 potrà accedere in via prioritaria alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000 in tema di “Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale”.