22 Luglio 2014

Contratto preliminare di cessione d’azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nella prassi operativa, il trasferimento di un’azienda o di un ramo di essa è normalmente preceduto dalla stipula di un contratto preliminare con effetti obbligatori tra le parti che si impegnano reciprocamente a concludere il contratto definitivo a seguito del quale si produrranno gli effetti reali connessi al passaggio dell’azienda. Ai sensi dell’art. 1351 c.c., il contratto preliminare deve essere concluso nella medesima forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, pena la nullità dello stesso. Poiché il contratto di cessione d’azienda deve essere concluso in forma scritta, sia pure ad probationem, anche il contratto preliminare deve assumere la forma scritta, anche mediante semplice scrittura privata non autenticata. Nel contratto preliminare, viene sovente previsto il rilascio di una caparra, avente funzione di garanzia per la futura stipula del contratto definitivo, che può assumere diverse forme e denominazioni, non sempre conosciute in maniera compiuta dalle parti e da chi redige il contratto preliminare. E’ interessante fornire un quadro schematico delle differenti tipologie di caparra previste dal Codice Civile, evidenziando per ognuna le caratteristiche e le conseguenze che ne derivano in caso di mancato adempimento del contratto. In linea generale, è possibile operare la seguente distinzione:

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