I contribuenti in contabilità semplificata e il nuovo regime per “cassa”
di Luca MambrinSecondo le previsioni contenute nell’articolo 5 del DDL della Finanziaria per il 2017 a decorrere dal 1.1.2017 i contribuenti in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito sulla base del principio di cassa, in luogo del vigente principio di competenza.
Per effetto delle modifiche in esame le imprese minori di cui all’articolo 66 del Tuir che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (elencati analiticamente all’articolo 85 del Tuir) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all’articolo 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Rispetto al passato entrano nel computo dell’imponibile anche i ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1, Tuir), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86, Tuir) e le sopravvenienze attive (articolo 88); tra i componenti negativi dovranno essere calcolati in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all’articolo 101 Tuir), oltre che le già previste quote di ammortamento, perdite su crediti, accantonamento TFR e deduzioni forfetarie. Non dovranno più invece essere rilevate ai fini della determinazione del reddito le esistenze e le rimanenze.
Per necessario coordinamento con le nuove norme viene anche eliminata la disposizione che dava la possibilità per i soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivavano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di locazione, di assistenza contabile, di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell’Iva), nell’esercizio in cui veniva ricevuta la fattura anziché alla data di maturazione dei corrispettivi.
Viene poi introdotta una disposizione transitoria che prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza; inoltre, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap rileva il nuovo criterio di cassa applicato ai fini delle imposte sui redditi.
Le nuove disposizioni prevedono poi la modifica dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, che pur mantenendo inalterati i requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducono nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili l’applicazione del principio di cassa.
Pertanto, il nuovo comma 2 dell’articolo 18 prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro andranno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni.
Eventuali diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 18 prevede poi la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
Infine in base al nuovo comma 5 è data la possibilità ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e dovranno trovare attuazione in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).
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