Contribuenti forfettari Start Up: condizioni di accesso e adempimenti conseguenti
di Mauro Muraca
L’agevolazione destinata ai contribuenti forfetari “start up”
Il regime forfetario, introdotto a partire dall’1.1.2015, può essere adottato da soggetti che:
- svolgono attività d’impresa, arti o professioni e che soddisfano determinati requisiti;
- sono già in esercizio, ovvero che avviano una nuova attività d’impresa, arti o professioni (c.d. “forfetari Start up”).
Se risultano verificate determinate condizioni (di cui si dirà infra), per i soggetti che intraprendono una nuova attività di impresa o arti o professioni, aderendo al richiamato regime forfetario, è prevista una particolare agevolazione fiscale, che è stata oggetto di rimodulazione a far data 1.1.2016.
Agevolazione “forfetario start up” sino al 31.12.2015
Con l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove iniziative economiche, l’articolo 1, comma 65, L. 190/2014, aveva originariamente previsto una tassazione agevolata per il reddito generato dai contribuenti che avevano avviato la loro attività nel 2015, riconoscendo a costoro la possibilità di beneficiare, per i primi 3 anni di attività, di una riduzione di un terzo del reddito imponibile.
Agevolazione “forfetario start up” dall’1.1.2016
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, la richiamata disposizione di favore è stata abolita e sostituita con un diverso beneficio fiscale, consistente nell’applicazione di un’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%) sull’intero reddito determinato forfetariamente, limitatamente ai primi 5 anni di attività.
Requisiti di accesso all’agevolazione “forfetario start up”
Per poter beneficiare di tale agevolazione, devono verificarsi le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver svolto un’altra attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni antecedenti l’inizio dell’attività, nemmeno in forma associata o familiare;
- l’attività in corso non deve rappresentare una semplice continuazione di un’attività precedentemente esercitata come lavoro dipendente o autonomo, a meno che questa precedente attività consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- nel caso in cui si prosegua un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, il totale dei ricavi e compensi realizzati nell’anno fiscale precedente non deve superare i limiti reddituali stabiliti per quella specifica attività in base alla classificazione ATECO.
Questi requisiti sono indispensabili solo nel caso in cui si desideri usufruire dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% nei primi 5 anni di attività e non costituiscono un impedimento per accedere al regime forfetario.
In altre parole, anche un soggetto che intraprende un’attività di impresa o di arti o professioni, senza soddisfare i predetti presupposti, può comunque optare per il regime forfetario, anche se non beneficerà della riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%, a condizione, però, che non siano presenti le generali circostanze ostative all’applicazione dello speciale regime di favore, elencate nell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014.
Cause ostative al regime forfetario ordinario e start up
Non possono usufruire del regime forfetario (sia ordinario che start up), i soggetti:
- che utilizzano regimi speciali per l’imposta sul valore aggiunto o regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- non residenti, tranne quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicura un adeguato scambio di informazioni e produce nel territorio italiano redditi costituenti almeno il 75% del reddito complessivo;
- che si dedicano principalmente alla vendita di edifici, terreni edificabili, o nuovi mezzi di trasporto;
- che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali svolgono attività economiche simili a quelle degli imprenditori;
- la cui attività è principalmente rivolta a datori di lavoro con cui hanno o hanno avuto rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, escludendo coloro che avviano una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia terminato.
Chiarimenti dell’agenzia delle entrate sul regime “forfetario start up”
Per accertare se i requisiti necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% sono soddisfatti, poiché tali requisiti sono simili a quelli precedentemente previsti per il regime abrogato di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le nuove iniziative produttive, si considerano ancora validi gli approfondimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito sono riassunti i principali chiarimenti.
- Attività d’impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti
Nel previgente regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le nuove iniziative produttive, l’Agenzia delle entrate ha esposto alcune considerazioni riguardo all’identificazione delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte nei tre anni precedenti, specificando che:
- è rilevante l’effettiva conduzione dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale nel triennio antecedente, indipendentemente dalla semplice apertura della partita Iva (circolare n.1/E/2001);
- il computo del triennio antecedente si basa sul calendario comune, a partire dalla data effettiva di svolgimento dell’attività precedente, non sul periodo d’imposta (circolare n. 17/E/2012);
- il possesso di una quota societaria in società di persone o in società di capitali preclude l’accesso al regime, solo se vi è stata effettiva attività gestionale all’interno della società dopo il conferimento di capitale (circolare n. 59/E/2001 e circolare n. 17/E/2012);
- la partecipazione a una società inattiva non comporta la necessità di verificare il soddisfacimento del suddetto requisito, poiché manca un’effettiva attività gestionale da parte dei soci (circolare n. 17/E/2012);
- non vi è preclusione all’accesso all’agevolazione, qualora il soggetto abbia ricevuto somme a titolo di partecipazione agli utili nel triennio precedente, riconducibili ad apporti di lavoro, poiché tale reddito non rientra nella qualificazione di reddito derivante dall’esercizio di un’attività artistica o professionale, come definito dall’articolo 53, comma 1, Tuir (circolare n. 17/E/2012);
- le prestazioni occasionali sono irrilevanti perché, rappresentando redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, Tuir, non sono produttivi di reddito di lavoro autonomo o d’impresa come previsto dagli articoli 55 e 53, Tuir (circolare n. 17/E/2012);
- l’aver svolto un’attività produttiva di reddito agrario nel triennio precedente, entro i limiti dell’articolo 32 Tuir, è considerato ininfluente (risoluzione n.140/E/2006).
- Mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro autonomo o dipendente
In relazione ai regimi agevolati abrogati, l’Agenzia delle entrate ha specificato che il concetto di “mera prosecuzione”:
- si verifica quando la nuova attività e quella precedente condividono lo stesso contenuto economico e si basano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari per la loro esecuzione, come la localizzazione, gli strumenti utilizzati e la clientela servita (circolare n. 8/E/2001, circolare n. 59/E/2001 e circolare n. 17/E/2012).
Il privilegio dell’aliquota ridotta al 5% è negato al dipendente che, in qualità di falegname, decide di avviare un’impresa mirando allo stesso mercato di riferimento. Questo si verifica quando l’ex datore di lavoro o i clienti di quest’ultimo costituiscono la maggioranza della clientela dell’individuo (circolare n. 17/E/2012).
- può essere considerato valido se la nuova attività e quella precedente operano nello stesso campo professionale e si rivolgono allo stesso mercato di riferimento, a condizione che non richiedano competenze non omogenee (circolare n. 17/E/2012);
- non è rilevante l’attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, né per altre attività in settori produttivi specifici, come l’artigianato (circolare n. 17/E/2012).
Secondo quanto specificato dalle norme amministrative, il periodo di formazione legale è considerato concluso con il superamento dell’esame di abilitazione professionale e l’iscrizione nell’apposito albo professionale.
- bisogna sempre verificare se l’attività lavorativa precedente è stata esercitata attraverso un contratto a tempo (sia indeterminato che determinato) o tramite collaborazioni con una durata complessiva superiore alla metà del triennio precedente l’inizio dell’attività;
- non sono rilevanti le prestazioni occasionali che generano redditi differenti, come definito dall’articolo 67, Tuir;
- non si applica per il collaboratore nell’impresa familiare e neanche per il dipendente che, in seguito al pensionamento, continua la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
- Prosecuzione dell’attività di altri soggetti
Per quanto riguarda la situazione in cui un individuo subentra nell’attività di altri soggetti, in passato l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
- le attività di lavoro autonomo non rientrano in questa situazione a causa della loro natura personale e intrasmissibile (circolare n. 8/E/2001);
- se il passaggio avviene nel corso dell’anno, è necessario verificare che il cedente (o il de cuius) nel periodo d’imposta precedente non abbia superato il limite di ricavi e che nell’anno del subentro la somma dei ricavi del cedente e del subentrante non superi la soglia stabilita dalla legge (circolare n. 17/E/2012).
Con la risposta ad interpello n.197/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, invece, che:
- per quanto riguarda l’uso dell’aliquota agevolata del 5%, sono considerate significative anche le attività svolte all’estero da una persona fisica che, dopo essere rientrata in Italia, inizia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- è comunque possibile aderire al regime agevolato con l’aliquota “ordinaria” del 15%, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di legge;
- al fine di evitare l’esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lettera b), L. 190/2014, è necessario che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per essere considerata fiscalmente residente nell’anno in corso.
Applicabilità dell’aliquota ridotta per gli anni residui al primo quinquennio
In merito alla possibilità di usufruire dell’aliquota agevolata al 5% per gli anni rimanenti dopo il completamento del quinquennio da parte di coloro che passano al regime forfetario nel 2024 (es. un imprenditore individuale che ha avviato l’attività nel 2022 con il regime di contabilità semplificata), in dottrina è stato affermato che dovrebbe, comunque, essere possibile mantenere la tassazione ridotta, in considerazione del fatto che:
- la verifica dell’applicabilità del regime forfetario deve essere effettuata ogni anno;
- la qualifica di forfetario start up è acquisita con una valutazione cristallizzata al momento dell’avvio dell’attività e, in costanza di attività svolta, da tale data decorrerebbe il termine quinquennale di permanenza in detto status.
A questo proposito, è opportuno segnalare che una posizione restrittiva (in merito all’applicabilità dell’aliquota del 5% per gli anni residui al compimento del quinquennio) è stata affermata nel contesto della risposta a interpello DRE Lombardia n. 904-1040/2022.
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha negato ad un soggetto (che non poteva applicare il regime forfetario per il primo di attività in presenza di una causa ostativa), la tassazione agevolata per i residui quattro anni, in quanto al momento dell’avvio dell’attività non esistevano i requisiti per accedere al regime di favore nella misura ordinaria.
Adempimenti previsti per i contribuenti forfettari start up
Le persone fisiche che iniziano una nuova attività con il regime forfetario devono compilare il modello AA9/12, indicando nella sezione dedicata ai “regimi fiscali agevolati” del quadro B, il codice 2 associato al regime forfetario.
Non è necessario confermare, in questa sezione, se siano presenti o meno i requisiti per usufruire dell’imposta sostitutiva ridotta al 5%.
L’omissione della presentazione del modello AA9/12 (adempimento obbligatorio per coloro che avviano una nuova attività), è soggetta alla sanzione amministrativa, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, che:
- varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.
- si applica per l’omissione di qualsiasi comunicazione richiesta dalla legge tributaria, anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza, o per l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
L’omessa indicazione dell’utilizzo del regime forfetario nel modello AA9/12, ancorché sanzionabile, non preclude, comunque, l’applicazione dello speciale regime forfetario, atteso che risulta determinante, a norma dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 442/1997, il comportamento concludente effettivamente adottato dal contribuente, il quale deve tenere un comportamento “fiscale” coerente con le prescrizioni del regime: non addebitare l’Iva sulle fatture emesse e non detrarre l’imposta esposta sulle fatture di acquisto.
È necessario, inoltre, confermare l’adempimento dei requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata del 5% tramite la compilazione della casella 3 (nuova attività art. 1, comma 65) del rigo LM21 nel modello REDDITI, nella sezione II denominata “Regime forfetario – Determinazione del reddito“.
È fondamentale notare che, nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per ottenere la riduzione dell’aliquota al 5%, le sanzioni minime e massime previste dal DLgs. 471/1997 sono aumentate del 10%, se il reddito accertato risulta superiore del 10% rispetto a quello dichiarato.