Contributi a fondo perduto startup innovative: domande dal 24 giugno
di Clara PolletSimone DimitriDal 24 giugno 2021 le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Il Mise mette a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative. La finalità è quella di sostenere la nascita, la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative facilitando l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione.
Con il D.M. 18.09.2020, attuativo dell’articolo 38, comma 2, D.L. 34/2020, sono state definite le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Il D.M. citato prevede due tipologie di intervento:
- Capo II: possono accedere le start-up innovative ovvero le persone fisiche in possesso di determinati requisiti, che presentano un “Progetto di Sviluppo” di una soluzione innovativa, in fase pre-seed o seed. I progetti di sviluppo possono essere localizzati sull’intero territorio nazionale, devono contenere un “Piano di Attività” con le caratteristiche indicate all’articolo 12 dello stesso DM, predisposto ed attuato da un unico attore dell’ecosistema dell’innovazione, rientrante tra quelli di seguito riportati;
- Capo III: possono accedere le sole start-up innovative che abbiano ultimato il “Piano di Attività” ammesso alle agevolazioni di cui al Capo II. La start-up innovativa può presentare domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitato.
Sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi di cui al Capo II e al Capo III i seguenti attori dell’ecosistema dell’innovazione (articolo 8 D.M. 18.09.2020):
a) incubatori certificati, iscritti nella sezione speciale del registro delle Imprese;
b) acceleratori start-up, società che guidano e supportano lo sviluppo di altre società (tipicamente startup), attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento;
c) innovation hub, rete di soggetti con il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione, rafforzare il livello di conoscenze, aiutare le start-up a crescere attraverso la condivisione di nuovi progetti;
d) organismi di ricerca.
Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio (di cui al Capo III) i seguenti ulteriori attori: business angels ed investitori qualificati.
Le agevolazioni in commento sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000 euro per start-up innovativa. Tali agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti massimi concedibili per ciascuna impresa unica, pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
È prevista, inoltre, una seconda forma di sostegno (interventi descritti al capo III) per le startup innovative che completeranno il piano di attività ammesso con la linea di intervento precedente: trattasi di un ulteriore contributo a fondo perduto destinato alle startup che hanno ricevuto capitali di rischio da parte di enti abilitati, investitori qualificati o business angels per finanziare i loro piani di sviluppo. Per ottenere il contributo collegato all’investimento, l’operazione deve essere in equity, di importo superiore a 10.000 euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi. Per questa seconda linea di intervento è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio, nel limite complessivo di 30.000 euro.
Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2021, devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione del portale Invitalia.
Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società.
Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La domanda deve contenere, oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste:
- dati anagrafici del soggetto proponente;
- sezione Progetto di Sviluppo (dati principali e descrizione del Progetto di Sviluppo);
- sezione Piano di Attività (descrizione e coinvolgimento dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione);
- prospetto delle tempistiche di realizzazione;
- voci di spesa per le quali sono richieste le agevolazioni;
- risultati attesi;
- presentazione libera del Progetto di Sviluppo;
- accordo stipulato o preaccordo con un attore dell’ecosistema dell’innovazione.
Al termine della procedura di compilazione alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.
Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 D.M. 18.09.2020.
Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di esito positivo dell’istruttoria di ammissione alle agevolazioni.
La delibera di ammissione è adottata dal Soggetto gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti per le richieste di integrazioni da parte del Soggetto gestore.