I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017
di Luigi ScappiniAgea, con le istruzioni operative n. 6 del 1° marzo 2017, ha offerto chiarimenti relativi all’accesso all’aiuto comunitario, regolamentato a livello nazionale con decreto Mipaaf n. 911/2017 e riservato alle imprese del settore vitivinicolo.
A questo punto non rimane che le singole Regioni e le P.A. adottino gli atti necessari per rendere operativa l’agevolazione, individuando, nello specifico criteri di priorità, requisiti di ammissibilità e ulteriori condizioni di ammissibilità della spesa.
Soggetti interessati, come anticipato, sono le imprese operanti nel settore vitivinicolo.
In particolare, per poter accedere al contributo è necessario che l’impresa svolga almeno una delle seguenti attività:
- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse ottenuto, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
- produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Pur nel rispetto dei suddetti requisiti, non sono mai ammesse all’agevolazione le imprese che risultano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 14, Regolamento UE 702/2014.
L’aiuto, che come detto consiste nell’erogazione di un contributo, è calibrato in ragione della dimensione dell’azienda richiedente poiché:
- per le microimprese e le pmi è disposto nella misura massima del 40% della spesa effettivamente sostenuta, incrementato al 50% nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza;
- per le imprese intermedie, cioè quelle che hanno meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non è superiore a 200 milioni di euro, la misura massima è ridotta al 20% della spesa, elevata al 25% nell’ipotesi di Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza;
- per le grandi imprese, quelle che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato è superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo è individuato nella misura del 19% della spesa sostenuta.
Le spese ammesse al contributo devono essere riconducibili a investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino che devono essere mantenuti in azienda per almeno un quinquennio.
Per lo stesso periodo è richiesto che il bene mantenga il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.
Non sono ammesse nel calcolo del contributo spese per acquisti di macchine e attrezzature usate, gli investimenti riconducibili a ordinarie sostituzioni, attrezzature e materia di vita utile breve o monouso, nonché l’acquisto di terreni per un valore superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’investimento.
Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all’investimento realizzato.
Affinché le spese rientrino nel calcolo del contributo erogabile, è necessario che siano state realmente effettuate e rendicontate.
Nello specifico, la spesa si ritiene sostenuta quando a essa si rende accoppiabile un titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del c/c bancario intestato al soggetto beneficiario e indicato nella modulistica con cui si è chiesto accesso all’aiuto.
Agea ricorda come il conto corrente indicato non può essere modificato fino al momento dell’accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore. Inoltre, il conto corrente deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo.
Il pagamento tramite conto corrente rappresenta l’unica modalità concessa, infatti, le altre forme di pagamento quali l’assegno, rendono inammissibile il costo nel computo del calcolo per il contributo erogabile.
Le domande di aiuto devono essere fatte su base regionale e quando la medesima impresa effettua investimenti localizzati in diverse Regioni, bisogna procedere alla presentazione di una domanda di aiuto per ciascuna Regione.
Le prime scadenze per la presentazione delle domande sono rispettivamente:
- il 31 agosto 2017, nelle Regioni che si avvalgono della delega da parte del’OP Agea per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco,
- il 15 luglio 2017, nelle Regioni che non si avvalgono della delega,
in riferimento a domande per gli investimenti di durata annuale.