Entro il prossimo 16 novembre i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS sono tenuti al versamento della terza rata 2017 del contributo fisso. Si ricorda che, in generale, il versamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze.
Termine
Scadenza
16 maggio
Versamento prima rata
20 agosto
Versamento seconda rata
16 novembre
Versamento terza rata
16 febbraio anno successivo
Versamento quarta rata
Tale contribuzione è determina su un reddito minimale che, per l’anno 2017, è pari a 15.548,00 euro. Per il reddito “eccedente” il minimale e fino al reddito massimale, che per il 2017 è pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) ovvero € 100.324,00 (non frazionabile) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti dal 1996, il versamento contributivo avviene in termini di saldo e acconto, quest’ultimo calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dell’anno precedente (2016) dichiarati ai fini Irpef (al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti), e risultanti dal modello Redditi.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Come anticipato, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a 15.548,00 euro. Nello specifico, per quest’anno, l’onere contributivo sarà determinato applicando le seguenti aliquote (circolare INPS 22/2017).
Aliquote gestione artigiani e commercianti 2017
Reddito
Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni
Collaboratore di età
non superiore a 21 anni
Artigiani
Commercianti
Artigiani
Commercianti
fino a € 46.123
23,55%
23,64%
20,55%
20,64%
da € 46.123 a € 76.872
[o da € 46.124 a € 100.324 (*)]
24,55%
24,64%
21,55%
21,64%
(*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
Di conseguenza, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)
3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)
3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)
306,92 (306,30 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)
268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità)
Si rammenta, poi, che:
a carico dei soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (commercianti) si applica l’aliquota “aggiuntiva” dello 0,09% per la copertura dell’indennizzo spettante in caso di cessazione dell’attività (articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, prorogato al 31/12/2018 dalla L. 147/2013);
per i soggetti di età superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti;
per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della L. 488/1999 e successive modificazioni, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
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