Restano intatte le difficoltà nella individuazione dei soggetti erogatori, soprattutto con riferimento alle società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni, ma l’eliminazione delle sanzioni per l’anno in corso, consente una maggiore serenità nell’approcciare il nuovo adempimento.
L’articolo 35 D.L. 34/2019stabilisce che gli obblighi pubblicitari riguardano esclusivamente i “sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Viene pertanto confermata l’esclusione dagli obblighi di informativa delle somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico. Si ritiene che con l’introduzione delle parole “non aventi carattere generale” il decreto intenda escludere, come auspicato prima da Assonime e poi dal CNDCEC, sia le agevolazioni fiscali non selettive, ovvero, applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, che le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.
Il nuovo testo conferma l’inclusione, tra i soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario, delle imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa. Nell’ambito soggettivo sono incluse pertanto le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che redigono il bilancio “Micro”, nonché i soggetti in contabilità semplificata o in regime dei minimi e/o forfetario.
Resta confermato che i soggetti minori, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli obblighi informativi entro il 30 giugno di ogni anno, a mezzo pubblicazione delle informazioni “sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. La relazione illustrativa tecnica consente a questi soggetti, in alternativa alla pubblicazione sul sito internet, di assolvere l’obbligo redigendo volontariamente la Nota integrativa da allegare al proprio bilancio di esercizio.
Confermato anche l’obbligo di indicare le informazioni sui contributi ricevuti nel bilancio consolidato “ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche”. Il D.L. prevede che le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del criterio di cassa.
Risulta altresì confermato il limite dei 10.000 euro al di sotto della quale non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute; restano intatti su questo punto i dubbi legati al calcolo della soglia, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al totale delle erogazioni ricevute o alle erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore.
L’articolo 35 D.L. 34/2019conferma che per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 L. 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza nella Nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet.