Contributi e sovvenzioni in Nota integrativa: luci e ombre
di Augusto GilioliSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl c.d. “Decreto crescita” riscrive integralmente la norma introdotta dalla L. 124/2017, in materia di pubblicità delle erogazioni pubbliche, anche se è opportuno attendere la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo per formulare considerazioni approfondite.
Nel frattempo si esprimono alcune considerazione, in primo luogo evidenziando che non vi è nessuna novità per quel che riguarda la decorrenza.
Pertanto sono oggetto di monitoraggio e pubblicità le erogazioni pubbliche ricevute da enti non commerciali e imprese a partire dall’anno 2018.
Legge invariata nella sostanza anche con riferimento ai soggetti erogatori. Nonostante una riscrittura dei richiami normativi, i soggetti di cui bisogna monitorare i contributi sono praticamente gli stessi richiamati dalla versione precedente della norma, ovvero:
- Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- Soggetti di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013.
Pertanto restano intatte le difficoltà nella individuazione dei soggetti erogatori, soprattutto con riferimento alle società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni.
Si ricorda che sono oggetto di monitoraggio anche le erogazioni ricevute da società partecipate di secondo livello.
La novità più importante è sicuramente costituita dall’esclusione dagli obblighi di informativa delle somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico. La nuova formulazione della norma stabilisce, infatti, che gli obblighi pubblicitari riguardano esclusivamente i “sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, incerat denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Estremamente penalizzante, invece, la nuova formulazione per le micro imprese. Il nuovo testo include tra i soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario anche le imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa. Pertanto anche le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che redigono il bilancio “micro”, vengono incluse nel perimetro soggettivo di applicabilità della norma. Un’interpretazione letterale parrebbe includere anche i soggetti in contabilità semplificata o in regime dei minimi e/o forfetario, il che tuttavia appare del tutto eccessivo e inutile.
I soggetti minori, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli obblighi informativi entro il 30 giugno di ogni anno, a mezzo pubblicazione delle informazioni “sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.
La relazione illustrativa tecnica consente a questi soggetti, in alternativa alla pubblicazione sul sito internet, di assolvere l’obbligo redigendo volontariamente la Nota integrativa. Resta da capire quale contributo alla pubblicità delle erogazioni pubbliche possa essere fornito dalla Nota integrativa predisposta e conservata da un imprenditore individuale.
Riproposto anche l’obbligo di indicare le informazioni sui contributi ricevuti nel bilancio consolidato “ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche”. Nei contributi precedenti abbiamo già espresso perplessità sulla formulazione della norma che sembra imporre la predisposizione di bilanci consolidati anche a soggetti non tenuti a tale adempimento.
Il D.L. prevede che le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del criterio di cassa, non accogliendo quindi i suggerimenti forniti da Assonime.
Invariata anche la soglia al di sotto della quale non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute. Restano intatti, su questo punto, i dubbi legati al calcolo della soglia limite, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al totale delle erogazioni ricevute o alle erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 L. 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza nella Nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet.