Contributi INPS 2017 per artigiani e commercianti
di Alessandro BonuzziIl reddito minimo annuo da prendere in considerazione per l’anno 2017 ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a 15.548 euro.
Lo ha reso noto l’INPS con la circolare n. 22 di ieri.
La conferma della soglia dell’anno precedente trova giustificazione nel fatto che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, è stata comunicata dall’ISTAT in misura pari al –0,1%.
Pertanto, atteso che le aliquote per il 2017 sono fissate:
- per la generalità dei contribuenti, al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti,
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti,
il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2017 ammonta:
- per la generalità dei contribuenti, a 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.682,99 euro (3.682,99 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti;
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, a 3.202,55 euro (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.216,55 euro (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.
La circolare poi fornisce alcune precisazioni anche in relazione alla contribuzione IVS 2017 sul reddito eccedente il minimale precisando che:
- essa è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per quest’anno, a 46.123,00 euro;
- per i redditi superiori a 46.123,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Quindi, le aliquote contributive 2017 sono determinate così come indicate nella seguente tabella.
Scaglione di reddito |
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | Fino a 46.123,00 | 23,55% | 23,64% |
Da 46.123,00 | 24,55% | 24,64% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Fino a 46.123,00 | 20,55% | 20,64% |
Da 46.123,00 | 21,55% |
21,64% |
La quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile (46.123,00 euro) rileva, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Pertanto, il massimale di reddito annuo 2017 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro (46.123,00 + 30.749,00).
I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore all’1.1.1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Diversamente, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad 100.324,00 euro (peraltro non frazionabile in ragione mensile).
Per quanto riguarda i termini di versamento, si ricorda che le scadenza sono fissate:
- al 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto 2017 e secondo acconto 2017 nonché di saldo 2016.
Infatti, quando la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere, appunto, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
16 Agosto 2017 a 9:10
Quale la sanzione per le rate pagate dopo termine di scadenza?
Grazie.