La conferma della soglia dell’anno precedente trova giustificazione nel fatto che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, è stata comunicata dall’ISTAT in misura pari al –0,1%.
Pertanto, atteso che le aliquote per il 2017 sono fissate:
- per la generalità dei contribuenti, al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti,
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti,
il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2017 ammonta:
- per la generalità dei contribuenti, a 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.682,99 euro (3.682,99 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti;
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, a 3.202,55 euro (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.216,55 euro (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.
La circolare poi fornisce alcune precisazioni anche in relazione alla contribuzione IVS 2017 sul reddito eccedente il minimale precisando che:
- essa è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per quest’anno, a 46.123,00 euro;
- per i redditi superiori a 46.123,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Quindi, le aliquote contributive 2017 sono determinate così come indicate nella seguente tabella.
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | Fino a 46.123,00 | 23,55% | 23,64% |
Da 46.123,00 | 24,55% | 24,64% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | Fino a 46.123,00 | 20,55% | 20,64% |
Da 46.123,00 | 21,55% | 21,64% |
La quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile (46.123,00 euro) rileva, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Pertanto, il massimale di reddito annuo 2017 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro (46.123,00 + 30.749,00).
I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore all’1.1.1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Diversamente, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad 100.324,00 euro (peraltro non frazionabile in ragione mensile).
Per quanto riguarda i termini di versamento, si ricorda che le scadenza sono fissate:
- al 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto 2017 e secondo acconto 2017 nonché di saldo 2016.
Infatti, quando la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere, appunto, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
16 Agosto 2017 a 9:10
Quale la sanzione per le rate pagate dopo termine di scadenza?
Grazie.