Contributi per la promozione del vino
di Luigi ScappiniÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 il D.M. Mipaaf del 10 agosto 2017 recante le modalità attuative della misura relativa alla promozione del vino in Paesi terzi.
Possono accedere alla misura, come precisato dall’articolo 3, tra gli altri, le associazioni di produttori di vino, i consorzi di tutela, le cooperative, le reti di impresa, i soggetti pubblici e i produttori di vino.
In particolare, il precedente articolo 2, ha modo di precisare come:
- i soggetti pubblici ammessi sono gli organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico o privato, con l’esclusione di Regioni, Province e Comuni e
- i produttori di vino devono essere intesi come l’impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole dell’ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione, di imprese associate o controllate.
Proprio in merito ai vini che possono rientrate nel progetto di promozione, il successivo articolo 4, si occupa di individuarli nei seguenti: Doc, Docg, Igt, vini spumanti di qualità e aromatici e vini con l’indicazione della qualità.
I successivi articoli 5 e 6 si occupano di delimitare la tipologia di interventi e le connesse azioni ammesse.
I progetti si differenziano in:
- nazionali, nel qual caso è richiesto che i proponenti abbiano la sede operativa in almeno 3 Regioni. In questo caso la domanda, da presentarsi al Mipaaf, va valere sui fondi di quota nazionale;
- regionali, con relativa domanda da presentarsi alla Regione in cui il proponente ha la sede operativa. La domanda va, in questo caso, a valere sui fondi di quota regionale e
- multiregionali, per i quali devono essere coinvolti soggetti che hanno la sede operativa in almeno 2 Regioni. In questo caso, la domanda va a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale in misura pari a 3 milioni di euro.
A prescindere dalla tipologia di progetti che si porta avanti, la durata massima ammessa è individuata in 3 anni, salvo la facoltà concessa alle singole Regioni, in riferimento ai progetti regionali e multiregionali, di prevederne una durata inferiore.
Delimitate le tipologie di programmi attuali, distinti in funzione dell’estensione territoriale di impatto, il decreto con l’articolo 6, si preoccupa di definire quali siano nel concreto le azioni attuabili nei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.
In particolare, esse riguardano le azioni di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, nello specifico con riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente, la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale e le campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
Inoltre, ma nel limite massimo di spesa pari al 3%, sono ammessi studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
I progetti verranno valutati in base a determinati criteri di priorità che tengono conto, ad esempio, della circostanza se il proponente ha già fruito o meno di tale tipologia di contributi, considerando come nuovo beneficiario colui che non ha già fruito della misura nel corso del periodo di programmazione 2014-2018.
Altri elementi discriminanti sono la presenza di una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, la richiesta di una contribuzione pubblica inferiore al 50%, l’essere consorzio di tutela o, ancora, la circostanza che l’istanza sia presentata da un soggetto che produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.
I contributi previsti a valere sui fondi europei sono erogati nella misura massima del 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Tale contributo può essere incrementato con fondi nazionali o regionali per un’ulteriore misura del 30% delle spese sostenute. Fano eccezione i casi in cui vengano promossi marchi commerciali.
In riferimento ai contributi relativi a progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 100.000 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo.