20 Luglio 2020

Contributo a fondo perduto per le imprese agricole: servono chiarimenti

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Sono ormai a pieno regime le richieste dei contributi a fondo perduto che il “Decreto Rilancio” ha messo a disposizione delle aziende per fornire un parziale indennizzo ai danni causati dall’emergenza epidemiologica in atto nel Paese.

Nonostante i chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha diramato con la circolare 15/E/2020 (ma anche con le istruzioni al Modello di Domanda e le informazioni esplicative messe a disposizione nell’area dedicata del sito istituzionale) non mancano i casi di dubbia soluzione.

Del tutto peculiare è in questo contesto la condizione delle imprese agricole.

Come noto, esse presentano una casistica che spesso si discosta dalle situazioni standard che le interpretazioni ufficiali normalmente prendono in considerazione per elaborare i chiarimenti necessari.

A poco più di un mese dallo spirare del termine ultimo per la presentazione delle istanze (24 agosto 2020), pertanto, può essere utile riepilogare le principali questioni poste e le possibili soluzioni alla luce delle indicazioni di carattere generale contenute nelle circolari disponibili.

 

Passaggi interni e autoconsumo

È frequente il caso in cui l’azienda agricola sia tenuta a emettere fatture per passaggi interni ai sensi dell’articolo 36, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Ad esempio, possono coesistere, nella stessa impresa, attività agricola e connessa agrituristica, la prima gestita in regime ordinario e la seconda in forfait; in questi casi, il passaggio del bene da attività che conferisce integrale diritto alla detrazione (agricoltura) verso attività che limita tale diritto (agriturismo), costituisce cessione da fatturare secondo le regole dei “passaggi interni”.

Può sorgere il dubbio se considerare o no queste fatture ai fini del computo della riduzione di fatturato necessaria per accedere al contributo.

La risposta alla domanda sembra possa essere affermativa, in quanto i passaggi interni sono operazioni che partecipano alle liquidazioni periodiche considerate dalla norma, secondo le indicazioni della circolare 9/E/2020.

Sul piano sostanziale, non sembra peraltro che si verifichino effetti distorsivi rispetto all’intento della norma, che resta quello di premiare chi ha avuto una riduzione di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Tendenzialmente, infatti, un maggiore o minore ammontare di fatture per passaggi interni, va in parallelo con l’andamento dell’attività aziendale, dal momento che, in nessun caso, il Legislatore ha inteso dare rilevanza ai costi.

Considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fatture per autoconsumo di beni: anche queste concorrono alla formazione del fatturato dei periodi di riferimento.

 

Esonerati

Non vi sono motivi per escludere dal contributo i soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 34 D.P.R. 633/1972. Come noto, questa categoria di imprenditori agricoli, al ricorrere dei presupposti di legge tra cui, principalmente, l’aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a euro 7.000,00, sono dispensati da tutti gli adempimenti Iva, compresi la liquidazione e il versamento dell’imposta.

Essi certificano le operazioni attive attraverso un’autofattura, emessa a cura del cessionario, che dà pieno diritto alla detrazione dell’Iva.

Anche per gli esonerati, dunque, si dovranno raffrontare i fatturati di aprile 2019 e 2020 ma sulla base delle autofatture emesse, ovvero, delle operazioni soggette a tale adempimento realizzate nel periodo considerato.

Qualche dubbio può sorgere quando l’imprenditore esonerato ha effettuato cessioni nei confronti di altri esonerati o di privati: in questi casi, non deve essere emessa nessuna autofattura ma una ricevuta esclusa da Iva con applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro.

Si possono considerare anche tali operazioni nel computo del fatturato? Le istruzioni non aiutano in tal senso (si veda infra per le soccide) ma la logica suggerirebbe di evitare ingiustificabili discriminazioni tra imprese agricole in funzione della clientela.

 

Conferimenti a cooperative

L’articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972, prevede che, nel caso di cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A) dall’impresa agricola alla cooperativa, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, le operazioni si considerano effettuate al momento della determinazione del prezzo ovvero nel momento del versamento di acconti.

In questi casi, pertanto, per attribuire ciascuna operazione al periodo di riferimento, non occorre considerare il momento della consegna del bene (come da eventuale DDT) ma quello di emissione della relativa fattura in acconto o a saldo.

 

Cessioni con prezzo da determinare

Ad analoghe conclusioni si perviene nel caso di cessione con prezzo da determinare ai sensi del D.M. 15.11.1975: tuttavia, per capire se l’operazione debba concorrere al computo del fatturato nel mese di consegna o in quello di incasso del pagamento, occorre verificare se il DDT che accompagna la merce contenga o meno la dicitura “cessione con prezzo da determinare”.

 

Soccida

Ben più spinosa è la problematica per i soccidari. È noto infatti che la divisione degli accrescimenti rappresenta sempre un atto dichiarativo privo di rilevanza ai fini dell’Iva, sia che la liquidazione avvenga in capi, sia che essa si sostanzi in una dazione di denaro, come nel caso più frequente della soccida monetizzata (risoluzione n. 504929 del 07.12.1973).

Il soccidario che abbia ricevuto soltanto corrispettivi in esecuzione del contratto associativo, può ottenere il contributo?

Il punto focale sta nello stabilire se e in che misura possano essere considerate nella nozione di “fatturato”, le operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta.

Sul punto, tuttavia, la circolare 15/E/2020 si limita ad affermare che “per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020)”.

Ipotizziamo il seguente esempio:

 

Esempio 1


Alfa s.s. (soccidario)

aprile 2019

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)                             euro   10.000,00

aprile 2020

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)                             euro                   0

Se fosse possibile considerare l’effetto delle soccide sul fatturato, questa impresa avrebbe diritto al contributo. In realtà, ostano a una tale conclusione almeno due considerazioni:

  • le istruzioni ufficiali, che sembrano voler considerare nel “fatturatosoltanto le operazioni esenti da imposta o rientranti in regimi speciali, escludendo quelle “fuori campo”;
  • la particolare posizione del soccidariopuro” che è in sostanza un associato sui generis dell’imprenditore principale costituito dal soccidante. Quindi, ammettendo a contributo anche il soccidario, si avrebbe una duplicazione dell’aiuto concesso al soccidante o addirittura una sua inversione a beneficio del soccidario per effetto dei diversi tempi di consegna e pagamento dei capi allevati.

Se dunque si applica il principio dell’esclusione delle operazioni fuori campo, ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui conduce a risultati pro-contribuente.

 

Esempio 2


Alfa s.s. (soccidario)

aprile 2019

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)                             euro                  0

Vendita prodotti agricoli                                                                              euro    10.000,00

aprile 2020

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)                             euro     10.000,00

Vendita prodotti agricoli                                                                              euro                    0

In questo caso non dovrebbero esserci dubbi nel riconoscere all’impresa in questione un calo di fatturato di euro 10.000,00 da assumere come base di calcolo del contributo a fondo perduto.

 

Contributi, PAC, PSR, GSE

In linea con quanto sopra affermato, nessuna rilevanza può essere riconosciuta ai contributi ricevuti dall’impresa agricola, a qualsiasi titolo corrisposti: quote PAC, eventuali misure dei PSR Regionali, contributo in conto esercizio per agroenergie. Queste somme, infatti, sono fuori campo Iva e non concorrono mai alla formazione del fatturato.

Si auspica comunque un chiarimento ufficiale, vista le conseguenze che la legge prevede per l’indebita percezione delle somme.