30 Novembre 2021

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza

L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.

Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.