Contributo a fondo perduto: possibile la revisione in autotutela
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365A seguito delle segnalazioni degli operatori che hanno evidenziato alcune anomalie nel riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 è stato ritenuto possibile, per il soggetto richiedente, presentare un’istanza volta alla revisione in autotutela: con la risoluzione 65/E/2020, pubblicata ieri, 12 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha aperto quindi le porte ad un ultimo rimedio per i contribuenti che non si sono visti correttamente liquidare gli importi dovuti.
Più precisamente, risultano pervenute all’Agenzia delle entrate segnalazioni riferite alle seguenti fattispecie:
- istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante,
- istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (ad esempio, per l’Iban riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Al fine di sanare le prospettate situazioni, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, ha chiarito che il contribuente può, anche tramite un intermediario abilitato, presentare un’istanza di revisione in autotutela.
L’istanza deve essere trasmessa a mezzo pec alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal richiedente stesso oppure dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, tuttavia, sarà necessario allegare all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Unitamente all’istanza dovrà essere inviata anche una nota, nella quale il contribuente dovrà indicare, in modo chiaro e preciso, i motivi dell’errore o dell’impossibilità a trasmettere l’istanza.
Le Direzioni provinciali, dopo aver esaminato l’istanza, se la riterranno ammissibile, provvederanno ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.
Giova a tal proposito evidenziare che, nel caso in cui dovessero emergere incongruenze, l’Ufficio potrà effettuare ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali non solo in capo al soggetto richiedente, ma, come specifica la risoluzione, pur senza esporre ulteriori motivazioni, anche in capo “all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto”.
Nel caso in cui, invece, l’Ufficio dovesse ritenere corretti gli esiti già comunicati in relazione alle istanze trasmesse, sarà inviato al contribuente diniego motivato, che, come indicato nello stesso atto, potrà essere impugnato davanti alla Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri.