10 Gennaio 2020

Contributo e tax credit per l’acquisto di tv con tecnologia DVB-T2

di Gennaro Napolitano
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La Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1039, lett. c, L. 205/2017) ha previsto il riconoscimento di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Le relative disposizioni attuative sono state definite con il D.M. 18.10.2019 (adottato dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019), in base al quale il contributo:

  • è concesso agli utenti finali per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016;
  • è riconosciuto ai residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro;
  • è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l’acquisto di un solo apparecchio;
  • è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio televisivo sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore (lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva e non riduce la base imponibile dell’imposta).

L’utente finale deve presentare al venditore un’apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Per poter applicare lo sconto, il venditore deve trasmettere, tramite un apposito servizio telematico, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione contenente a pena di inammissibilità:

  • il proprio codice fiscale e quello dell’utente finale (unitamente agli estremi del documento d’identità di quest’ultimo);
  • i dati identificativi dell’apparecchio tv;
  • il prezzo finale di vendita, comprensivo di Iva;
  • l’ammontare dello sconto da applicare.

Attraverso il servizio telematico vengono eseguite le opportune verifiche, all’esito delle quali il venditore riceve comunicazione, mediante il rilascio di apposita attestazione, della disponibilità dello sconto richiesto.

Nel caso di mancata conclusione della vendita dell’apparecchio tv, ovvero di restituzione da parte dell’utente finale, il venditore deve comunicare telematicamente l’annullamento dell’operazione.

Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere necessariamente presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensabilità previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall’articolo 34, comma 1, L. 388/2000.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del tax credit è stato istituito il codice tributo6912”, da indicare nel modello F24 (cfr. risoluzione n. 105/E/2019).

Ai fini dell’attività di controllo, il venditore dell’apparecchio tv è tenuto a conservare la richiesta dell’utente finale da lui sottoscritta, la copia del relativo documento d’identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall’utente stesso.

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Mise effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal D.M. 18.10.2019 per beneficiare del contributo e del credito d’imposta.

In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell’Inps, la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicità della DSU.

Il contributo è recuperato nei confronti dell’utente finale nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa.

Il credito d’imposta è recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione richiesta.

Qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell’ambito della ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.

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