Contributo di revisione biennio 2017/2018 per le società cooperative
di Sara AgostiniCon il D.M. 3 marzo 2017 (G.U. n. 85 del 11 aprile 2017) è stato determinato il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2017/2018.
Il contributo di revisione deve essere versato da tutte le società cooperative, compresi gli enti in scioglimento volontario; ne sono escluse le cooperative soggette a liquidazione coatta amministrativa, scioglimento per atto d’autorità, fallimento e gestione commissariale.
La data di scadenza per il pagamento è il 10 luglio 2017 ovvero novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il contributo è corrisposto sulla base dei seguenti parametri:
CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (2017/2018) | |||||
Soci | fino a 100 | da 101 a 500 | superiore a 500 | ||
Capitale sociale sottoscritto | fino a € 5.160,00 | da € 5.160,00 a € 40.000,00 | superiore a € 40.000,00 | ||
Fatturato | fino a € 75.000,00 | da € 75.000,01
a € 300.000,00 |
da € 300.000,01
a € 1.000.000,00 |
da € 1.000.000,01
a € 2.000.000,00 |
superiore a € 2.000.000,00 |
TOTALE | € 280,00 | € 680,00 | € 1.350,00 | € 1.730,00 | € 2.380,00 |
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del codice civile. La collocazione in una delle fasce di pagamento richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superano anche un solo parametro, sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991, sono tenute a versare il contributo base, aumentato del 30%. Le cooperative assoggettabili alla revisione annuale, indicate dall’articolo 15 della L. 59/1992, nonché le cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, qualora abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio, sono tenute a corrispondere il contributo base, aumentato del 50%. Per tutte le cooperative edilizie di abitazione, infine, i contributi, così come sopra indicati, sono maggiorati del 10%; tale maggiorazione deve essere pagata esclusivamente tramite modello F24 all’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2016.
Le cooperative e i loro consorzi che hanno deliberato il proprio scioglimento volontario entro il 10 luglio 2017, sono tenuti a versare il contributo di revisione, per il biennio 2017/2018, nella misura minima di € 280,00, oltre alle maggiorazioni indicate precedentemente, se dovute.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico, dovuti dagli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione, devono essere versati tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3010: contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e interessi per il ritardato pagamento;
- 3011: maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione, interessi per il ritardato pagamento;
- 3014: sanzioni.
Le cooperative aderenti alle Associazioni (Legacoop, Confcooperative, Agci, Unci, Unicoop, Uecoop) devono pagare il contributo seguendo le modalità indicate dalle Associazioni stesse.
Le cooperative che aderiscono ad una associazione dopo il 10 luglio 2017, devono comunque versare il contributo di revisione al Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di ritardato pagamento del contributo è prevista, oltre agli interessi legali, una sanzione pari al 5% del contributo evaso, per quelle cooperative che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i 30 giorni; in tutti i casi di superamento del termine di 30 giorni, la sanzione è pari al 15% del contributo evaso.
Il mancato versamento del contributo di revisione comporta per le cooperative, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della L. 59/1992, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura, previsti dalla vigente normativa.