5 Luglio 2024

Controlli antifrode sui fornitori – parte 2

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente contributo, abbiamo analizzato come un soggetto passivo potrebbe essere chiamato a rispondere dell’evasione Iva dei propri fornitori. Abbiamo visto che, sicuramente, è chiamato a rispondere (1) qualora sia complice del frodatore, (2) anche nel caso in cui sapeva della frode del proprio fornitore. Il limite – processuale (se vogliamo) – al recupero dell’Iva, nei confronti di soggetti che sapevano della frode del loro fornitore, è che l’Amministrazione deve dimostrare questa consapevolezza con elementi oggettivi, e non con semplici presunzioni. In alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea, sono state “bocciate” delle presunzioni che, a prima lettura, potrebbero sembrare anche abbastanza forti.

L’ultimo caso in cui un soggetto passivo è chiamato a rispondere della frode del proprio fornitore è (3) quando, con la “ordinaria diligenza”, avrebbe potuto sospettare di essere coinvolto in una frode. Molte volte, purtroppo, alcuni imprenditori vanno alla ricerca dei beni che servono per la loro impresa, guardando solo il migliore prezzo che viene praticato; talvolta, tuttavia, dietro ad un prezzo molto competitivo, si cela una frode Iva del fornitore.

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