Controlli ENEA sull’eco-bonus: in vigore le regole operative
di Alessandro BonuzziIl D.M. 11.05.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’articolo 14 D.L. 63/2013 ad opera dell’articolo 1, comma 3, L. 205/2017, in materia di controlli ENEA sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
In particolare, il decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali l’ENEA effettuerà i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione della detrazione fiscale.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’ENEA elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze caricate sul proprio portale informativo per accedere all’agevolazione, in relazione agli interventi di qualificazione energetica conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il campione oggetto di controllo potrà essere composto al più dallo 0,5% delle istanze, selezionate tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
- istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
- istanze che presentano la spesa più elevata;
- istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Il piano di controllo annuale termina entro 12 mesi dall’approvazione da parte del MISE-DG MEREEN. Entro i 30 giorni successivi, l’ENEA deve sottoporre al Ministero, per l’approvazione, un rapporto delle attività svolte nel corso dell’annualità precedente, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile.
Per ciascuna istanza oggetto di verifica, il controllo documentale si svolge seguendo il seguente iter:
- l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati;
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore deve trasmettere, a mezzo PEC all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’articolo 6 del decreto “di cui all’articolo 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013” (ad oggi non ancora pubblicato). Tale documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso beneficiario per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Inoltre, nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere altresì trasmesse le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto;
- entro 90 giorni l’ENEA, ricevuta la documentazione ed eseguita la verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. È comunque facoltà dell’ente richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l’interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
Sul almeno il 3% del campione oggetto di controllo, l’ENEA effettua, annualmente, anche controlli in situ mediante sopralluogo. L’avvio del procedimento è comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.
Tuttavia, a fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si deve svolgere con la presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.
Peraltro, nell’ambito del sopralluogo, i tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.
Al termine del controllo, l’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.