Controlli in materia R&S e primi orientamenti giurisprudenziali
di Debora ReverberiCon l’intensificarsi dei controlli in materia di credito d’imposta R&S di cui alla previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. si delineano i primi orientamenti giurisprudenziali a favore delle imprese beneficiarie a cui risulta contestato in toto l’importo compensato per carenza di uno o più dei criteri di classificazione definiti in ambito Ocse e in particolare nel c.d. Manuale di Frascati.
L’attività ispettiva, a caccia di indebite compensazioni di “crediti inesistenti”, risulta potenziata con l’entrata in campo della Guardia di Finanza a supporto dell’Agenzia delle Entrate e con l’eventuale “asso nella manica” del supporto tecnico del Mise.
In base a quanto emerge dagli indirizzi operativi sulla prevenzione e contrasto all’evasione contenuti nella circolare AdE 4/E/2021, l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è oggi focalizzata sul contrasto di comportamenti illeciti basati sull’indebita fruizione, oltre che dei contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con particolare riguardo al riscontro delle compensazioni indebite in relazione a crediti palesemente fittizi.
La selezione dei contribuenti ad alto profilo di rischio da sottoporre a controllo da parte degli Uffici delle Entrate tiene in considerazione, con elencazione da intendersi non esaustiva, i seguenti fattori:
- scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata;
- inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale;
- formale assenza di costi per attività di R&S “intra-muros” nei periodi d’imposta 2012-2013-2014 (ovvero media storica pari a zero);
- utilizzo in compensazione del credito d’imposta R&S con somme iscritte a ruolo o con somme dovute a seguito di atti di accertamento, specie se oggetto di definizione con adesione, mediazione, conciliazione.
Nella Circolare della GdF n. 0210419/21 del 28.07.2021, condivisa con gli Uffici locali, vengono individuati ulteriori indici di alert “potenzialmente indicativi del coinvolgimento nel meccanismo di frode”:
- scarsa compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata e/o svolta;
- presenza di dichiarazioni dei redditi integrative relative a più periodi d’imposta per evidenziare i crediti compensati nel relativo quadro RU, in particolare qualora i modelli risultino trasmessi nello stesso giorno;
- mancata indicazione nei relativi bilanci d’esercizio di riferimenti all’attività di R&S;
- omesso deposito dei bilanci d’esercizio;
- utilizzo in compensazione del credito d’imposta R&S con somme iscritte a ruolo, oneri fiscali e previdenziali relativi al personale, rateizzazioni o con somme dovute a seguito di controlli dei modelli dichiarativi.
Le procedure di controllo condivise, che vertono sull’analisi della documentazione contabile oggetto di certificazione del revisore legale, sono volte a verificare la sussistenza dei seguenti elementi delle voci di costo che contribuiscono a formare il credito:
- ammissibilità;
- effettività;
- inerenza.
In questo scenario la richiesta di parere tecnico al Mise rappresenta un’ipotesi residuale, da attivare solo in caso di complessità nell’accertamento dei requisiti di novità e nell’individuazione dell’ostacolo tecnico-scientifico non banalmente superabile con le conoscenze del settore che ha innescato l’attività di R&S.
Sul tema è stata presentata l’interrogazione parlamentare n. 3-02610 pubblicata il 15.06.2021, con la ragionevole finalità di circoscrivere l’attività ispettiva dell’AdE prevenendo interpretazioni aleatorie di una normativa caratterizzata da un’indiscutibile incertezza applicativa.
La risposta fornita dal Governo è interessante sotto diversi profili:
- viene confermato il carattere residuale e discrezionale della richiesta di parere tecnico al Mise in quanto espressamente prevista dalla norma all’articolo 8, comma 2, D.M. 27.05.2015 nonché da documenti di prassi quali la circolare AdE 5/E/2016 e la circolare AdE 31/E/2020, come una facoltà azionabile dall’AdE e non un obbligo;
- si rammenta che le imprese possono sempre avvalersi dell’autonoma acquisizione di parere tecnico del Mise in relazione all’esistenza di attività di R&S ammissibili;
- viene confermata la qualifica, ai fini sanzionatori, fermamente sostenuta dall’AdE nella circolare 31/E/2020, di credito inesistente di cui all’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 per l’assenza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e per l’impossibilità di riscontrarne l’inesistenza mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, tipologia che non necessariamente deriva dalla frode e risulta indipendente dalla corretta esposizione del credito in dichiarazione annuale;
- si rammenta che, per mitigare i pesanti effetti sanzionatori, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, anche successivamente alla constatazione della violazione purché prima della notifica dell’atto di recupero;
- sempre in logica di attenuazione delle sanzioni gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale in ragione delle “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione” ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997;
- infine si evidenzia che in molte risposte di parere tecnico relative a fattispecie prive di specifiche criticità documentali ma carenti sotto il profilo della novità e creatività, lo stesso Mise ha segnalato alla competente Direzione provinciale l’opportunità di valutare l’applicazione dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza.
In relazione al carattere residuale della richiesta di parere tecnico al Mise non è dello stesso avviso la CTP di Vicenza che, con l’interessante sentenza 365/3/2021 depositata il 09.07.2021, ha ravvisato un difetto di competenza dell’AdE nel disconoscimento del credito d’imposta R&S sotto il profilo tecnico con “un eccesso di potere da parte dell’Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell’Azienda….omissis…avrebbe dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo economico”.
In tema di contestazioni circa la carenza di uno o più dei criteri di classificazione definiti nel c.d. Manuale di Frascati si segnala la decisione del Tribunale di Aosta del 06.05.2021 che evidenzia l’inapplicabilità retroattiva di requisiti entrati solo recentemente nella prassi dell’AdE, sebbene utilizzati indiscriminatamente nell’attività ispettiva di qualsiasi annualità.
È prevedibile nonché auspicabile che i futuri orientamenti giurisprudenziali si concentrino sull’effettivo ruolo da attribuirsi al Manuale di Frascati nell’ordinamento italiano, anche in considerazione dell’assenza, ad oggi, di una traduzione ufficiale in lingua italiana.