23 Giugno 2017

I controlli sul modello 730/2017 precompilato

di Luca Mambrin
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In caso di presentazione di un modello 730 precompilato viene data la possibilità al contribuente di:

  • accettare la dichiarazione e presentarla senza modifiche;
  • apportare modifiche o integrazioni.

Resta fermo che è comunque possibile presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

In ogni caso è necessario tener presente anche le possibili conseguenze della scelta effettuata, in materia di controlli, documentali o preventivi, a cui l’Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione:

  1. se il modello 730 precompilato viene accettato senza effettuare modifiche e presentato diret­tamente o tramite il sostituto d’imposta non verranno effettuati controlli documentali ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 su oneri detraibili e deducibili, quali interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali che sono stati comunicati dai soggetti terzi, mentre i controlli documentali potranno riguardare i dati co­municati dal sostituto d’imposta mediante la Certificazione Unica, fatta salva la possibilità per l’Agenzia di effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni e altre agevolazioni in capo al contribuente. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, ad esempio quando vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale;
  2. nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle modifiche o inte­grazioni che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiara­zione precompilata) ed il modello venga presentato direttamente la dichiarazione può essere sottoposta al controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 in capo al contribuente, anche con riferimento ad oneri già indicati nel modello precompilato.

In tema di controlli preventivi, invece, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 che prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

  • diretta o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,
  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
  • che presentano elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero;
  • che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (7 luglio 2017), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Nel recente provvedimento del 9 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli “elementi di incoerenza” da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/2017.

In particolare viene previsto che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata sono individuati”:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • è altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Nel caso in cui, invece, il modello 730 venga presentato tramite CAF o un professionista abilitato il contribuente deve consegnare:

  • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
  • il modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
  • la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

In tale situazione i controlli docu­mentali saranno effettuati nei confronti dello stesso CAF o professionista abilitato anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicura­zione e enti previdenziali, sia nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga accettata senza modifiche sia nel caso in cui vengano modificati i dati; resta fermo nei confronti del contribuente solo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed altre agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Come precisato nel citato provvedimento del 9 giugno 2017 l’Agenzia potrà effettuare i controlli preventivi anche con riferimento alle dichiarazioni presentate dai CAF o dai professionisti abilitati.

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