Il controllo dei crediti iscritti in bilancio al 31/12
di Viviana GrippoCon l’introduzione ad opera del D.Lgs. 139/2015 del punto n. 8 dell’articolo 2426, comma 1, cod. civ. il legislatore ha stabilito che i crediti ed i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato.
La norma si riferisce tanto ai crediti e debiti commerciali quanto ai crediti e debiti finanziari a breve, medio e lungo termine.
Sempre il novellato articolo del codice chiarisce che ai fini dell’utilizzo del criterio del costo ammortizzato occorre tener conto del:
- fattore temporale;
- valore di presumibile realizzo, questo ultimo solo nella valutazione dei crediti.
Come noto, il criterio del costo ammortizzato è stato introdotto a far data dai bilanci 2016 e andrà a sostituire il criterio del “valore nominale” utilizzato fino alla redazione dei bilanci 2015.
Operativamente il costo ammortizzato si calcola come segue:
VALORE NOMINALE +/- COSTI DI TRANSAZIONE +/- ALTRE RETTIFICHE |
Per nostra fortuna nella redazione dei bilanci in forma abbreviata si potrà continuare a valutare i crediti in base al valore di presumibile realizzo.
Quello che qui interessa, però, nonostante le numerose e importanti novità cui abbiamo fatto cenno, è il controllo dei conti accesi ai crediti da effettuarsi in data 31/12/2016.
Infatti, nonostante i cambiamenti che hanno riguardato le impostazioni dei bilanci attualmente in chiusura, almeno per gli abbreviati, nulla si modifica nei controlli di routine che il redattore del bilancio è chiamato a svolgere, approfondiamoli.
Il primo passo è rappresentato dalla stampa dei saldi al 31/12. Tali saldi dovranno avere tutti segno dare, se così non fosse, occorrerà effettuare un controllo sull’eventuale esistenza di errate registrazioni contabili. Una volta esclusa tale evenienza occorrerà chiedersi se ci sono note di credito da emettere ovvero se sia necessario fare appositi storni dal conto “clienti c/anticipi” non ancora eseguiti.
Chiariti i casi di saldi avere anomali occorrerà eseguire il controllo sulla bontà dei saldi dare esposti in bilancio. Tali saldi devono, infatti, essere riferiti alle ultime fatture emesse. Nel caso in cui si riscontrasse che il cliente abbia ancora da saldare fatture relative a mesi o addirittura anni addietro, ovvero che non abbia saldo occorrerà capire se:
- le partite aperte sono o meno crediti incagliati (e magari ragionare sulla possibilità di storno degli stessi);
- il saldo a credito è errato perché si è proceduto incassare un altro cliente;
- in fase di registrazione il credito sia stato iscritto a diverso nome.
Può anche accadere che il saldo di un cliente, sia esso in dare o avere, risulti aperto soltanto per qualche centesimo, segno che l’incasso è avvenuto con un arrotondamento.
In tal caso occorre chiudere il saldo con il conto arrotondamenti attivi o passivi.
In merito alla possibilità di eseguire lo stralcio dei crediti, cui si è fatto cenno, occorrerà fare riferimento al dettato dell’articolo 101, comma 5, del Tuir il quale stabilisce che la perdita su crediti è deducibile se:
- il relativo importo risulta non superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ovvero di 2.500 euro per le altre imprese e
- risulta iscritto in bilancio da oltre 6 mesi (da qui l’importanza di sapere quando si sono formati i crediti ancora aperti al 31/12).
Il citato articolo 101 del Tuir specifica poi che :“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.
Si parla quindi di deduzione anche nei casi di:
- elementi certi e precisi;
- procedure concorsuali;
- crediti prescritti;
- cancellazione in applicazione dei principi contabili.
In relazione alla cancellazione operata in applicazione dei principi contabili occorre richiamare la nuova versione dell’OIC 15. Il principio contabile stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma ritenute probabili alla data di chiusura dell’esercizio.
Il fondo deve essere iscritto in bilancio a rettifica del valore nominale dei crediti, la scrittura contabile di riferimento sarà la seguente:
Accantonamento al f.do svalutazione crediti a F.do svalutazione crediti
Iscrivendo il fondo nello stato patrimoniale con contropartita il relativo accantonamento in conto economico, nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica, si evita che l’inesigibilità del credito gravi sul conto economico di esercizi futuri diversi da quelli in cui si sono generati i ricavi, ovvero si è manifestata l’incertezza sull’esigibilità del credito.
Il citato OIC 15 prevede che: “Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi certi e precisi e quindi non derivanti da valutazioni, si classificano nella voce B.14 Oneri diversi di gestione del conto economico, per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato”.
Ciò significa che ogni qual volta si proceda alla cancellazione del credito sarà necessario prima utilizzare il fondo e solo dopo, al verificarsi dell’incapienza, ricorrere alla contabilizzazione di una ulteriore “perdita su crediti”.
Contabilmente:
Diversi a Crediti vs clienti (….)
F.do svalutazione crediti (CII1 di SP)
Perdita su crediti (B14 di CE….)
Facciamo degli esempi:
Caso 1
Il credito verso il cliente X di importo pari ad Euro 3.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 6.854,23.
La scrittura contabile sarà la seguente:
F.do svalutazione crediti a Crediti vs clienti 3.000
Caso 2
Il credito verso il cliente X di importo pari ad Euro 2.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 1.854.
La scrittura contabile da utilizzare sarà la seguente:
Diversi a Crediti vs clienti 2.000
F.do svalutazione crediti 1.854
Perdita su crediti 146
Infine, si ricorda di verificare che il conto effetti all’incasso e effetti sbf corrisponda ai crediti verso clienti e di assicurarsi di avere registrato tutti gli eventuali acconti ricevuti.
Per approfondire l’argomento si veda Circolare Tributaria n. 12 e 13 del 2017.