5 Ottobre 2019

Controllo e riconducibilità dell’attività escludono il forfettario

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il controllo di una società a responsabilità limitata comporta la fuoriuscita dal regime forfettario quando l’attività svolta in regime forfettario è riconducibile, direttamente o indirettamente, a quella esercitata dalla Srl controllata.

Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2019 prevede, quale causa di esclusione dal regime forfettario, la presenza di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile, anche indirettamente, a quella svolta dal soggetto in regime agevolato.

Focalizzando l’attenzione su tale ultimo aspetto, la circolare AdE 9/E/2019 precisa, in primo luogo, che “occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione“.

Tuttavia, “al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito“.

In buona sostanza, l’Agenzia ritiene che, per valutare la riconducibilità, si debba aver riguardo, in primo luogo, all’attività svolta in concreto, nel senso che se un soggetto dichiara un’attività diversa da quella effettivamente svolta (e quindi con un codice Ateco errato), la riconducibilità deve essere valutata attribuendo al contribuente il codice effettivo in relazione all’attività svolta.

Laddove tale codice (effettivo e che il contribuente avrebbe dovuto adottare) rientri nella stessa sezione di quello dichiarato (ed effettivo) della Srl controllata, si è in presenza della riconducibilità delle due attività svolte.

Al contrario, qualora il soggetto in regime forfettario (e la società controllata) abbiano dichiarato un codice Ateco corrispondente all’attività effettivamente svolta, l’Agenzia ritiene che la riconducibilità debba intendersi verificata (con un criterio oggettivo) quando i due codici attività rientrino nella stessa sezione Ateco.

In tale contesto l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti rispondendo a numerose istanze di interpello, una delle quali ha destato sorpresa in quanto ha fornito risposta negativa (negando l’accesso).

Si tratta della risposta all’istanza di interpello n. 169/2019, riguardante il caso di un architetto, amministratore unico di due Srl, che controlla congiuntamente ai famigliari, svolgenti attività immobiliare.

Poiché la prevalenza dei compensi percepiti dal contribuente forfettario deriva dalle due società controllate (ed amministrate), l’Agenzia ritiene che si sia in presenza di una diretta riconducibilità delle attività svolte dalle società controllate a quella di amministratore svolta dal soggetto in regime forfettario.

Ora, non pare potersi dire che la qualifica di amministratore delle società significhi necessariamente che le due attività siano tra di loro riconducibili, poiché sono differenti le attività svolte dell’architetto e quelle delle società immobiliari gestite (amministrate) dallo stesso.

Altrimenti, ciò significherebbe che essere amministratore della società controllata comporti necessariamente la riconducibilità delle due attività.

In realtà, come anticipato dalla lettura della circolare 9/E/2019, emerge un diverso indirizzo dell’Agenzia, volto, giustamente, a scongiurare quelle situazioni in cui un soggetto dichiari un codice Ateco differente da quello corrispondente all’attività svolta e con ciò ricada in una sezione differente da quella relativa all’attività svolta dalla società controllata.

Tuttavia, nel caso oggetto della risposta all’istanza di interpello n. 169/2019, il contribuente svolge affettivamente l’attività di architetto e, come tale, dichiara correttamente un codice Ateco ricadente in una sezione diversa rispetto all’attività esercitata dalla società controllata/amministrata.

Si dovrebbe, quindi, concludere per la legittima applicazione del regime forfettario.

Le nuove procedure concorsuali tra continuità aziendale, tutela dei terzi e responsabilità