9 Ottobre 2018

Il controllo interno della qualità del revisore legale – I° parte

di Francesco Rizzi
Scarica in PDF

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale è un aspetto di primaria importanza sia per il revisore legale che per l’autorità a cui la legge affida il compito di vigilanza e controllo della qualità dell’incarico di revisione legale.

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale può essere:

  • interno”, qualora venga svolto dallo stesso revisore titolare dell’incarico di revisione legale;
  • esterno”, nel caso in cui venga svolto da un “controllore” terzo, appositamente incaricato dal MEF.

Considerata l’estensione dell’argomento, si esporrà il tema in maniera sintetica e facendo riferimento al solo controllo “interno” della qualità nel caso, più comune, della revisione legale di una società commerciale non quotata e diversa dai cosiddetti EIP (Enti di Interesse Pubblico).

Ciò premesso, si precisa in primo luogo che le principali fonti normative e di prassi professionale relative al suddetto argomento sono le seguenti:

  • articoli 10 ter, 10 quater, 11, 20, 21 e 21 bis, D.Lgs. 39/2010;
  • principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1;
  • principio di revisione internazionale ISA Italia n. 220;
  • documento CNDCEC, “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (capitolo 27).

Per quel che concerne il controllo “interno” della qualità è previsto che ogni revisore legale debba dotarsi di un apposito “sistema di controllo interno della qualità” al fine di verificare il rispetto delle corrette procedure di lavoro a tutti i livelli della propria struttura.

In particolare, ogni “soggetto abilitato” alla revisione (ovvero ogni revisore legale, sia esso un singolo professionista o una società di revisione oppure ancora un membro del collegio sindacale con incarico di revisione legale), che sia dotato di una propria “struttura” più o meno articolata o usufruisca della collaborazione di un “team di revisione” più o meno numeroso, deve fare riferimento alle regole e alle linee guida contenute nel principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1.

La locuzione “team di revisione” deve intendersi riferita ai seguenti soggetti:

  • il soggetto incaricato della revisione e i suoi eventuali partners che partecipano allo svolgimento dell’incarico;
  • il “personale professionale” (ovvero i dipendenti, i collaboratori professionali e gli eventuali esperti impiegati dal revisore) che partecipa allo svolgimento dell’incarico;
  • ogni persona eventualmente impiegata dal revisore o da un altro soggetto appartenente alla sua rete che svolge procedure relative all’incarico.

Inoltre, in base a dette linee guida, il “sistema di controllo interno della qualità” deve essere basato su procedure e direttive riguardanti i seguenti elementi fondamentali:

  • le responsabilità apicali per la qualità (la responsabilità finale del “sistema di controllo interno della qualità” deve essere: dell’organo amministrativo del soggetto abilitato; di ciascun membro del collegio sindacale, in caso di incarico di revisione legale affidato anche all’organo di controllo; del singolo professionista che assume l’incarico di sindaco unico);
  • i principi etici applicabili (le procedure e le direttive devono mirare a far conoscere e rispettare, con ragionevole sicurezza, i principi etici applicabili, incluse l’indipendenza e l’obiettività, a tutto il “personale professionale”);
  • l’accettazione e il mantenimento dell’incarico (le procedure e le direttive devono garantire, con ragionevole sicurezza, che il soggetto abilitato decida in merito all’accettazione o al mantenimento dell’incarico solo dopo aver svolto le attività a tal fine previste dalle norme e dai principi di revisione);
  • le risorse umane (le procedure e le direttive devono garantire, con ragionevole sicurezza, che il “personale professionale” possegga le necessarie competenze e sia in grado di svolgere il lavoro professionale in maniera diligente);
  • lo svolgimento dell’incarico (le procedure e le direttive devono avere ad oggetto regole applicative relative a: l’uniformità della qualità negli incarichi di revisione; la supervisione del lavoro; il riesame del lavoro; la consultazione; le divergenze di opinione; le carte di lavoro relative allo svolgimento dell’incarico);
  • il monitoraggio (sia del sistema di controllo interno della qualità sia degli incarichi di revisione);
  • la documentazione (ovvero l’insieme dei moduli applicativi delle procedure relative ai predetti elementi. Tuttavia, i revisori di minori dimensioni possono utilizzare procedure più informali ai fini della documentazione, quali semplici annotazioni manuali, check list e formulari).

Per ciascuno dei suddetti elementi, il revisore deve quindi predisporre specifiche direttive e procedure che deve comunicare a tutto il “personale professionale”. Tali comunicazioni devono avvenire in forma scritta ovvero, per i soggetti abilitati di minori dimensioni, usando anche procedure meno formali.

La documentazione relativa all’operatività di tale sistema dovrà essere conservata dal revisore per almeno 10 anni dalla data della relazione di revisione.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

L’impostazione dell’attività del revisore legale attraverso l’analisi di un caso operativo