Conversione in legge del Decreto Cura Italia: novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 la L. 27/2020, di conversione, con modifiche, del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
L’articolo 1, comma 2, L. 27/2020, innanzitutto, dispone l’abrogazione, tra gli altri, del D.L. 9/2020. Il suddetto decreto, infatti, non è stato convertito in legge, in quanto le previsioni accolte nello stesso sono state recepite nella richiamata L. 27/2020.
Alcune disposizioni del Decreto Cura Italia, poi, pur essendo state convertite in legge, sono state già oggetto di modifica, o, addirittura, di abrogazione, ad opera del Decreto Liquidità.
Si pensi, a tal proposito, all’articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020, riguardante la possibilità di sospendere la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti, il quale è stato abrogato dal Decreto Liquidità (che ha riproposto la medesima previsione estendendo però il periodo di sospensione).
Allo stesso modo, l’articolo 67 D.L. 18/2020 continua a prevedere, anche a seguito della conversione, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il Decreto Liquidità ha tuttavia sul punto precisato che alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica comunque il termine di cui all’articolo 83 dello stesso D.L. 18/2020: in questo modo la sospensione dei termini concessa agli Uffici è stata “allineata” a quella riconosciuta ai contribuenti, e, per entrambi, trova applicazione il periodo di sospensione che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020.
Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte nel corso dell’iter di conversione in Legge.
Sospensione mutui prima casa Articolo 54 |
Il decreto Cura Italia aveva previsto l’estensione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che avevano subito una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso. La legge di conversione ha esteso la platea dei beneficiari, prevedendo, tra l’altro, che possano essere sospesi i mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa. Recependo le novità normative, con il comunicato stampa n. 91 del 30.04.2020, il Mef ha annunciato la disponibilità del nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate. |
Sospensione procedure esecutive sulla prima casa Articolo 54-ter |
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (30.04.2020) sono sospese, per sei mesi, le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore. |
Sospensione dei versamenti Articoli 61 e 62 |
L’articolo 61 è stato interamente riscritto, al fine di recepire le novità introdotte dall’articolo 8 D.L. 9/2020 (decreto, quest’ultimo, abrogato). Tra le principali novità, rispetto al previgente quadro normativo, deve essere segnalata l’estensione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi anche agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, richiamati tra i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi in corso. L’articolo 62 estende la sospensione dei versamenti Iva (originariamente limitata alle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di Brescia. |
Credito d’imposta negozi e botteghe Articolo 65 |
In sede di conversione è stato stabilito che il credito d’imposta in oggetto non è soggetto a tassazione ai fini Irpef/Ires e Irap. Inoltre, per espressa disposizione normativa, l’importo non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. |
Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali Articolo 66 |
Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia, la detrazione è stata riconosciuta anche a fronte delle erogazioni liberali a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. La stessa estensione è stata prevista anche nell’ambito della disciplina riservata alle deduzioni dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali. |
Attività di controllo: proroga termini prescrizione e decadenza Articolo 67 |
È stato abrogato il richiamo alle previsioni cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 159/2015: non opera più pertanto, la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, in forza della quale i termini di accertamento per l’anno 2015 scadevano nel 2022. |
Imprese florovivaistiche Articolo 78, comma 2-quinquiesdecies |
Pe le imprese del settore florovivaistico i versamenti e gli adempimenti sono sospesi dal 30.04.2020 fino al 15.07.2020. Sempre per le stesse imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione Iva dal 01.04.2020 al 30.06.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili, dal 31.07.2020. |
Deleghe agli intermediari per via telematica Articolo 78, comma 4-septies |
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, e fino alla cessazione della stessa, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. La regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve comunque intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande all’Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. |
Novità per il non profit Articoli 35 e 106 |
Per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille viene riconosciuta la possibilità, per il solo anno 2020, di redigere l’apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme. Sempre per il 2020 viene estesa la possibilità di approvare i bilanci entro il 31.10 anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni. Sono inoltre estese le previsioni in materia di approvazione del bilancio di cui all’articolo 106 D.L. 18/2020 anche alle associazioni e alle fondazioni, diverse dalle Onlus, Odv e Aps. Per gli ulteriori approfondimenti con riferimento al settore del non profit, si rinvia al contributo di approfondimento “Convertito in legge il decreto Cura Italia: quali novità per il non profit”. |
Molte speranze riposte nella Legge di conversione sono state invece deluse. Si pensi, a tal proposito, alle scadenze delle rate degli avvisi bonari, che continuano a non essere oggetto di alcuna sospensione.