15 Dicembre 2016

Conversione dei saldi in valuta delle stabili organizzazioni

di Fabio Landuzzi
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Il D.L. 193/2016, nella “versione” convertita nella L. 225/2016, contiene un aggiornamento della disposizione relativa alla rilevanza fiscale della conversione dei saldi in valuta delle stabili organizzazioni estere di imprese italiane non ubicate in Paesi dell’area Euro.

La norma vigente sino a tutto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, contenuta al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 110 del Tuir, prevede che la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni estere sia effettuata secondo il cambio vigente alla data di chiusura dell’esercizio, e che le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’impresa residente.

La modifica, apportata dall’articolo 7-quater, comma 2, del D.L. 193/2016, al secondo periodo del sopracitato comma 2 dell’articolo 110 del Tuir, sostituisce il riferimento alla conversione effettuata al “cambio alla data di chiusura dell’esercizio” con il riferimento al “cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili”.

La modifica intende correttamente allinearsi al principio di derivazione e fa assurgere perciò ai principi contabili, ed in modo particolare ai principi OIC 26 e OIC 17, nel caso di specie, una funzione non solo contabile e bilancistica, bensì anche fiscale.

Occorre rammentare che, secondo le indicazioni dell’OIC 17 in materia di consolidamento dei bilanci delle partecipate estere, come previsto al par. 122, la traduzione del bilancio redatto in valuta estera si effettua utilizzando:

  • per la conversione delle attività e passività, il cambio a pronti alla data di bilancio;
  • per le voci di conto economico, il cambio della data di ogni operazione, che è tuttavia surrogabile, per ragioni di ordine pratico, dall’utilizzo del cambio medio del periodo.

La norma conferma, anche nella versione novellata con il riferimento al cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili, la non concorrenza alla formazione del reddito delle differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente. Occorre perciò rivolgere attenzione al fatto che la neutralità fiscale disposta dalla norma è riferita solo agli scostamenti rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente, e non abbraccia perciò altri tipi di differenze che potrebbero sortire, ad esempio, dall’uso di tassi di cambio diversi o da altre fonti.

In sostanza, il Legislatore ha inteso guardare alle differenze cambio riferite alle poste patrimoniali delle stabili organizzazioni come a componenti originate da mere fluttuazioni dei tassi di conversione dei saldi in valuta alle rispettive date di chiusura del periodo d’imposta, e quindi come a poste di mero allineamento contabile perciò prive di un contenuto realmente reddituale. Quindi, se tali differenze vengono contabilizzate nel conto economico dell’impresa, in sede di dichiarazione dei redditi devono essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione per la loro neutralizzazione; qualora siano state imputate direttamente a patrimonio netto, non occorrerà invece operare alcun riallineamento del risultato imponibile rispetto al risultato d’esercizio.

Analoga modifica normativa viene poi introdotta anche nel successivo terzo periodo del comma 2 dell’articolo 110 del Tuir, con riguardo alle società che, in ragione dei sistematici rapporti in valuta estera, si sono dotate di sistemi di contabilità plurimonetaria; anche in questo caso, l’intervento del Legislatore ha inserito il riferimento al cambio utilizzato nel bilancio in base a corretti principi contabili per i rispettivi saldi dei conti.

Il principio contabile OIC 26, par. 43 – 44, regola la gestione della contabilità plurimonetaria richiamando l’impianto di un’apposita contabilità sezionale.

Si osserva infine che le modifiche apportare dal D.L. 193/2016 hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ma sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni così introdotte.

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