Convertito in legge il decreto Cura Italia: quali novità per il non profit
di Guido MartinelliIl D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia” è stato definitivamente convertito in legge. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo le novità introdotte in sede parlamentare che riguardano il mondo dello sport e del terzo settore.
Vengono introdotte, al terzo comma dell’articolo 35, per le onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre alla conferma della possibilità di approvare il bilancio consuntivo entro il prossimo 31 ottobre, anche la possibilità di svolgere, entro lo stesso termine, “le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017”.
Tale scadenza viene confermata anche per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Viene introdotto un comma 3 bis che prevede, per il solo 2020, la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l’apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti dall’articolo 8 D.Lgs. 111/2017.
Il nuovo comma 3 ter estende la possibilità, per il corrente anno, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.
Pertanto anche le associazioni sportive e quelle culturali, inizialmente escluse dalla proroga, ove il periodo statutariamente previsto per l’approvazione del rendiconto cadesse nel periodo emergenziale, potranno, indipendentemente dall’indicazione del loro statuto, approvare il bilancio entro il prossimo 31 ottobre.
Viene, infine, introdotto un comma 3 quater, che prevede una periodicità triennale, al posto di quella biennale, per la “verifica delle capacità e dell’efficacia” delle organizzazioni per gli aiuti umanitari di cui all’articolo 26 L. 125/2014.
L’articolo 88 conferma la possibilità, anche per gli spettacoli sportivi che non hanno avuto luogo a causa del blocco degli impianti, di evitare la ripetizione in numerario delle quote degli abbonamenti non goduti e di restituire un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla emissione.
Inalterate le previsioni dell’articolo 95, inerente la sospensione del canone di locazione e concessorio di impianti sportivi pubblici che potranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi “in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.
Contrariamente alle aspettative, nessuna modifica degna di nota è stata apportata all’articolo 96 per le indennità ai collaboratori sportivi percettori delle indennità di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir.
Il provvedimento rimane finanziato con il già dimostrato insufficiente fondo di 50 milioni di euro.
Pertanto, al momento, rimane confermata la preferenza, in sede di assegnazione dei fondi, ai soggetti che avevano percepito, nel 2019, un corrispettivo inferiore ai diecimila euro.
L’articolo 106, invece, vede integrata la rubrica, che recitava: “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” con un inciso “ed enti” senza ulteriore specificazione.
Viene infatti introdotto un nuovo comma 8 bis che estende l’applicazione dell’articolo anche “alle associazioni e alle fondazioni” che non siano già Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
Va rimarcato che non vengono citati i comitati per i quali si ritiene, comunque, che, in via interpretativa, possa essere applicata la norma in esame.
Il contenuto dell’articolo rimane sostanzialmente immutato rispetto alla stesura originale.
Il comma 1 dispone che, in deroga agli articoli 2364 e 2478 bis cod. civ. il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da Coronavirus è prolungato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Se appare pacifica questa proroga per le società del libro quinto del codice civile, anche se con divieto di scopo di lucro (vedi imprese sociali e società e cooperative sportive dilettantistiche), ci troviamo di fronte, per gli enti non profit non appartenenti al terzo settore, ivi comprese le associazioni sportive, a due norme in apparente contrasto.
Il nuovo comma 3 ter dell’articolo 35, che consente lo svolgimento dell’assemblea entro il 31 ottobre 2020 e questo nuovo comma 8 bis dell’articolo 106 che, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo sembra limitare questa proroga al 31 luglio prossimo.
Il comma 2 prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante “mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”.
Il successivo comma consente che l’espressione del voto possa avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Il tutto anche in deroga alle eventuali diverse previsioni statutarie.
Si apre, pertanto, per tutte le associazioni la possibilità di svolgere le assemblee a distanza. Una opportunità che, ad esempio, anche per le Federazioni sportive nazionali potrebbe essere di estremo interesse.