Convertito in legge il Decreto fiscale
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nel pomeriggio di ieri, 17 dicembre, il Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del c.d. Decreto fiscale (D.L. 124/2019).
Molte sono le novità che sono state introdotte durante l’esame presso la Camera dei deputati, tra le quali spiccano le disposizioni, completamente riformulate, in materia di appalti e subappalti.
Prima della conversione in legge, il Decreto fiscale spostava infatti, in capo al committente, l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali effettuate da imprese appaltatrici e subappaltatrici o alle quali era stato comunque affidato il compimento di un’opera o di un servizio; tale disposizione introduceva numerosi adempimenti, sia per consentire il trasferimento della provvista necessaria al versamento delle somme, sia per permettere al committente di effettuare i necessari controlli sulla corretta determinazione degli importi.
Tale previsione, tra l’altro, come espressamente chiarito dalla Relazione illustrativa, aveva un ambito di applicazione molto vasto, non essendo lo stesso esclusivamente limitato ai contratti di appalto, ma dovendo intendersi interessati alle nuove modalità di versamento delle ritenute “anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.
Questa norma, fortunatamente, non ha mai visto la luce, essendo stata interamente riformulata nel corso dell’iter di conversione in legge.
L’attuale disposizione prevede infatti che il committente debba obbligatoriamente richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Devono essere quindi le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici ad effettuare i versamenti, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione.
In caso di mancata trasmissione dei modelli di pagamento, o nel caso risultino omessi o insufficienti i versamenti, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate.
L’elemento di maggior novità è tuttavia rappresentato dall’ambito di applicazione della norma, in quanto la nuova previsione riserva i controlli appena richiamati ai committenti che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Anche a fronte del riformulato ambito di applicazione della norma sono inoltre previste, anche nell’attuale formulazione della disposizione normativa, alcune specifiche deroghe, al ricorrere delle quali le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al versamento delle ritenute senza successivi controlli da parte del committente.
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, devono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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