Convertito in legge il Decreto Liquidità
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Ieri, 4 giugno, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).
Tra le novità introdotte si segnala il nuovo articolo 6 bis, il quale riconosce, ai soggetti Ires che operano nei settori alberghiero e termale e che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello appena richiamato e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Per espressa previsione normativa, tuttavia, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze non può essere considerato il valore rivalutato.
Al di là delle specifiche previsioni riguardanti il settore alberghiero e termale, non può essere poi ignorato quanto stabilito dal nuovo articolo 12-ter, in forza del quale è stata ammessa la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, L. 160/2019 nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.
Importanti novità hanno poi riguardato:
- le società cooperative che applicano l’articolo 2540 cod. civ., alle quali è stata riconosciuta la possibilità di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020;
- i piani del consumatore e gli accordi di composizione della crisi, nell’ambito dei quali è stata prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento, prima riservata ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione;
- i concordati preventivi e i piani attestati, essendo stata introdotta la possibilità di presentare ricorso per il c.d. “concordato in bianco” potendo successivamente perfezionare un piano attestato ex articolo 67 L.F. di cui è richiesta la pubblicazione presso il Registro delle imprese;
- le norme in materia di fallimento, essendo esclusa l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
- le disposizioni di accesso al “Fondo Gasparrini”, essendo stata introdotta una nuova procedura che prevede l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta;
- il credito d’imposta per le partecipazioni a fiere internazionali, riconosciuto dall’articolo 49 D.L. 34/2019. In occasione della conversione in legge del Decreto Liquidità è stato infatti previsto che il credito d’imposta spetti, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
Si segnalano, poi, importanti novità riguardanti i finanziamenti alle imprese.
Con specifico riferimento all’intervento del Fondo di garanzia, la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato è stata estesa alle associazioni professionali e alle società tra professionisti nonché agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Inoltre:
- l’importo massimo del finanziamento garantito è stato portato a 30.000 euro, in luogo dei 25.000 euro finora previsti,
- è stata estesa a 120 mesi la durata del finanziamento (prima stabilita in misura pari a 72 mesi),
- sono stati rivisti gli importi massimi del finanziamento garantito, essendo inizialmente previsto che il finanziamento non dovesse superare il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. La nuova disposizione prevede invece che il finanziamento garantito non possa essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 o il 25 per cento del fatturato totale 2019.
Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari potranno chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni previste.
Anche con riferimento ai finanziamenti alle imprese per i quali è riconosciuta la garanzia Sace S.p.A. sono state previste numerose modifiche normative, la principale delle quali è rappresentata dalla possibilità di fornire una serie di informazioni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Si segnala, da ultimo, una rilevante previsione, introdotta all’articolo 29 bis, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il contagio da Covid-19: viene infatti esclusa la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24.04.2020 e negli altri protocolli e linee guida.