Convertito in legge il Decreto PNRR2. Le novità fiscali in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365La conversione in legge del D.L. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”) non porta con sé i rinvii sperati e da oggi, 1° luglio, scatta l’obbligo di fatturazione anche per
- i soggetti in “regime di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011,
- i soggetti forfettari, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,
se nell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Le micro-partite Iva, che non hanno raggiunto la predetta soglia di compensi/ricavi saranno assoggettate ai nuovi obblighi dal 1° gennaio 2024.
Altre sono invece le modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 79/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29.06.2022).
Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le principali novità fiscali.
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici | Vengono confermate le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici a decorrere dal 30 giugno. Il nuovo comma 01, introdotto dalla Legge di conversione nell’articolo 18 D.L. 36/2022, prevede inoltre l’obbligo di accettare, come mezzo di pagamento, anche le carte prepagate: i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono pertanto tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate. |
Lotteria degli scontrini | Viene introdotto dalla Legge di conversione il nuovo comma 4-bis all’articolo 18 D.L. 36/2022, prevedendo nuovi requisiti per poter partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Se in passato, infatti, era sufficiente comunicare il “codice lotteria”, a fronte della riforma operata, per poter partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria. La nuova norma, inoltre, prevede la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi. Resta ferma, invece, la previsione in forza della quale la persona fisica può segnalare il rifiuto dell’esercente all’acquisizione del codice lotteria nell’apposito portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. |
Ulteriori novità in materia di superbonus | Ponendo fine ai dubbi interpretativi che erano sorti, la Legge di conversione introduce il nuovo comma 4-ter nell’articolo 18 D.L. 36/2022, prevedendo che, per gli acquirenti delle unità immobiliari che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l‘atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022, potendo così beneficiare del sismabonus acquisti “potenziato” al 110%. |
Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili | L’articolo 24-bis, introdotto dalla legge di conversione, riconosce, per il 2023, un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d’investimento finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Più precisamente, possono richiedere il contributo in conto capitale (ovvero a fondo perduto) le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici. L’importo massimo dell’aiuto è fissato nell’80% dei costi ammissibili. |