Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14.09.2020 la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”).
Di seguito si richiamano le principali novità introdotte dal citato Decreto, anche alla luce delle modifiche previste dalla legge di conversione.
Incentivazione degli investimenti pubblici e contratti sotto soglia (articolo 1) |
Fino al 31.12.2021 viene prevista la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. Viene invece prevista la procedura negoziata, senza bando: – per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 D.Lgs. 50/2016, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, – per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di almeno dieci operatori, – per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori. L’avvio delle procedure negoziate deve essere reso noto tramite la pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. |
Altre disposizioni in materia di contratti pubblici – irregolarità fiscale (articolo 8) |
Nonostante le criticità già evidenziate dalla dottrina, non ha subìto alcuna modifica, in sede di conversione, la disposizione di cui all’articolo 8 D.L. 76/2020, in forza della quale un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. |
Piattaforma per la notifica degli atti della PA (Articolo 26) |
Il decreto Semplificazioni, così come convertito in Legge, introduce una più completa disciplina con riferimento alla Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, istituita dalla Legge di bilancio 2020. Le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà (e non l’obbligo) di rendere disponibili sulla piattaforma i documenti informatici ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. |
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (articolo 37) |
Viene assegnato un termine, ad imprese e professionisti, entro il quale deve essere comunicato il proprio domicilio digitale, pena l’applicazione delle sanzioni. Come noto, nel nostro ordinamento era già previsto il suddetto obbligo, ma la mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato. L’articolo 37 espressamente prevede che: · entro il 1° ottobre 2020 tutte le società già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ., in misura raddoppiata (quindi, da euro 206 a euro 2.064). L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, · entro il 1° ottobre 2020 gli imprenditori individuali devono comunicare il loro domicilio digitale, se non lo hanno già fatto. La mancata comunicazione, entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del Conservatore del registro delle imprese, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata (da euro 30 a euro 1.548), · entro trenta giorni della diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, il professionista deve comunicare il proprio domicilio digitale. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005, il domicilio digitale è: · un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, · un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (“Regolamento eIDAS”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. In attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati la pec risulta, ad oggi, l’unico strumento attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale. |
Semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese (articolo 40) |
L’articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, prevede una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: – il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; – l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata. |
Misure a favore degli aumenti di capitale (articolo 44) |
Fino al 30.04.2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate: – gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; – l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale. Le disposizioni in esame si applicano anche alle S.r.l.. |