Conviene impugnare il diniego per la società di comodo?
di Comitato di redazioneIn modo alquanto bizzarro, si stanno verificando nella pratica numerosi casi di accertamento relativi al regime delle società di comodo, prevalentemente relativi alle c.d. società non operative (vale a dire con un ammontare dei ricavi inferiori a quelli ottenuti con il test di operatività). In periodi come quelli che stiamo vivendo sembra che si verifichino condizioni assurde ma, ovviamente, il sistema tributario non è sensibile a considerazioni di mera opportunità.
Allora vale la pena di delineare un modus operandi da seguire all’interno degli studi professionali.
Il nodo cruciale, a nostro parere, è quello che ruota attorno all’istituto dell’interpello disapplicativo ed, in modo particolare, a due precise questioni:
- opportunità di presentazione del medesimo (o, addirittura, obbligo);
- strategie di gestione del diniego.
In relazione alla prima questione, non possiamo che riscontrare che la giurisprudenza sembra essersi consolidata sulla seguente posizione:
- l’interpello non rappresenta un obbligo, ma solo una opportunità a disposizione del contribuente;
- tale opportunità appare l’unica via per “uscire” in modo indenne dal regime delle società di comodo, escludendo qualsiasi pratica di accertamento;
- in mancanza di interpello, il contribuente conserva intatta ogni possibilità di difesa nella (eventuale) fase successiva del contraddittorio e dell’accertamento.
Una volta che si sia deciso di presentare l’interpello, va tuttavia messo in conto che un eventuale diniego pone il contribuente in una posizione delicata, in quanto l’eventuale rigetto determina l’inserimento del nominativo nella lista dei soggetti non virtuosi e l’eventuale mancato adeguamento al regime in sede dichiarativa può innescare una sorta di controllo automatizzato.
Ne sono la riprova i numerosi avvisi di accertamento che abbiamo analizzato per preparare la terza giornata di aggiornamento del Master Breve, all’interno dei quali la motivazione è sempre la medesima: il contribuente non ha superato il test di operatività … l’interpello disapplicativo è stato denegato … non vi è stato adeguamento nel modello Unico … pertanto si accerta …
Questo spunto ci permette di tornare alla seconda problematica delineata nell’elenco che precede, vale a dire la scelta della migliore strategia per la gestione del diniego, anche in questo caso frazionabile in due momenti:
- scelta del comportamento da tenere in dichiarazione, post diniego;
- scelta sulla impugnazione del diniego.
Partendo dall’ultima questione, che appare prioritaria, ci pare assolutamente consigliabile, anche se non obbligatorio, intraprendere la via dell’impugnazione.
Sulla fattibilità di tale comportamento abbiamo una tranquillità assoluta, forti del parere della Cassazione che si pone in modo assolutamente rigido sulla questione: il diniego è atto impugnabile nonostante il parere contrario dell’Agenzia. Tuttavia, trattandosi di diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, non sussiste alcun obbligo in tal senso e, per conseguenza, la mancata impugnazione non determina nemmeno il venir meno della possibilità di successiva difesa rispetto all’eventuale avviso di accertamento.
Se si condivide tale approdo (in verità ancora osteggiato a livello di merito da talune pronunce delle commissioni provinciali e regionali), non può non risultare pacifico che impugnare un atto che non incorpora nessuna pretesa sia certamente più agevole rispetto al contrasto ad un avviso di accertamento.
Si potrà sostenere la propria difesa senza l’incubo dei pagamenti frazionati in pendenza di giudizio ed, ancora, si potrà ottenere una pronuncia che imponga di considerare la posizione del contribuente come non patologica che, in linea di principio, potrebbe proprio sterilizzare anche l’emissione di un successivo avviso di accertamento. Quindi, pur in mancanza di esperienza pratica al riguardo, significa che si riesce a discutere della vicenda senza dover anticipare quattrini al fisco, con una tranquillità che certamente fa piacere al contribuente.
Se si condivide tale strategia, rimane un ultima questione sospesa: quale è la Commissione tributaria competente alla trattazione del processo? Al riguardo si contrappongono due teorie:
- la prima, tendente a riservare la trattazione alla C.T.P. competente in ragione dell’Ufficio che potrà emettere l’avviso di accertamento;
- la seconda, invece, che riserva la competenza alla C.T.P. della D.R.E. che ha emesso il diniego.
Ci pare preferibile la seconda soluzione, anche se possiamo ricordare che un eventuale errore non determina decadenza, ma unicamente l’obbligo di riassumere la causa presso il giudice competente.
Se si è deciso di impugnare, poi, si tratta di decidere come comportarsi in dichiarazione. I più timorosi preferiscono adeguarsi ed, eventualmente, richiedere poi la restituzione delle somme. I più “aggressivi”, invece, preferiscono non adeguarsi (adottando le più svariate regole compilative del quadro delle comodo, cominciando da quella che segnala come accolto l’interpello pur in presenza del diniego) certi di un accoglimento delle proprie doglianze, con la conseguenza che il contenuto del modello assume una importanza secondaria.