10 Marzo 2016

Coop. agricole: dubbi sulla tassazione di una quota della riserva

di Fabrizio G. Poggiani
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Sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c. ovverosia che esercitano le attività principali di coltivazione del fondo, di allevamento di animali, di silvicoltura e le attività connesse; queste ultime se dirette alla manipolazione e trasformazione di prodotti ottenuti in “prevalenza” dalle attività agricole principali o dirette alla fornitura di beni e/o servizi di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e/o di ricezione e ospitalità.

Le dette cooperative, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 99/2004, come modificato dal D.Lgs. 101/2005, possono qualificarsi come “società agricole” e, ai sensi del precedente art. 1, possono qualificarsi “imprenditori agricoli professionali” (IAP).

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