14 Ottobre 2016

Le coop. in perdita non applicano gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.

di Gabriele Bacchiega
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La diffusione del documento titolato “Riduzione del capitale nelle società cooperative e ruolo dell’organo di controllo”, in data 30 settembre, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti crea l’occasione per parlare del tema delle perdite “civilistiche” nell’ambito assai particolare delle cooperative, nonché delle cautele che l’organo di controllo interno delle stesse, quando presente, deve opportunamente seguire al loro realizzarsi.

Le cooperative, come noto, sono oggetto di norme a loro dedicate in ambito codicistico, contenute nel capo II del Titolo VI del libro del Lavoro. Tuttavia, l’articolo 2519 cod. civ. dispone l’applicabilità, per quanto non previsto nel Titolo VI, delle disposizioni sulle Spa purché compatibili. Peraltro, si prevede (al comma 2) la possibilità di scegliere nell’atto costitutivo, in alternativa, le norme per le Srl, se la coop. non supera determinati parametri di “grandezza”. Per questo si parla, in alternativa, di “coop-Spa” o di “coop-Srl”.

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