Cooperative a mutualità prevalente senza esclusione Isa
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe società cooperative a mutualità prevalente che operano sul mercato applicano gli Isa ma possono fornire indicazioni aggiuntive nelle note al fine di evidenziare il perseguimento di fini mutualistici.
È questo uno dei numerosi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 20/E/2019 pubblicata nel pomeriggio di ieri in cui sono state riportate le risposte fornite nel corso dei vari incontri tenuti nel corso dell’estate.
Alcune risposte hanno riguardato le cause di esclusione dagli Isa per le quali, pur essendo abbastanza simili a quelle già previste per gli studi di settore, l’Agenzia ha fornito particolari indicazioni soprattutto in relazione ad alcune fattispecie.
In primo luogo, per quanto riguarda le società cooperative i decreti di approvazione (D.M. 23.03.2018 e D.M. 28.12.2018) dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale fissano la causa di esclusione solamente per quelle cooperative (e società consortili) che operano a favore delle imprese socie o associate e di quelle costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Ne consegue che nessuna causa di esclusione è prevista per le società cooperative che operano a favore di terzi (a mutualità prevalente), per le quali tornano comunque utili i chiarimenti a sui tempo forniti con la circolare 110/E/1999 in cui era stato chiarito che in sede di contraddittorio con il cliente gli Uffici devono tener conto che tali soggetti operano sul mercato in situazioni influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere fortemente sul volume di ricavi prodotti.
In linea con tali indicazioni la circolare 20/E/2019 consiglia di indicare nelle note aggiuntive che il perseguimento dei fini mutualistici può incidere in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali e quindi sul risultato stesso degli Isa.
Altri chiarimenti utili sono stati forniti in relazione ad alcune fattispecie integranti la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività riferita alla modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.
In particolare, la prima ipotesi riguarda la cessazione in corso d’anno dell’attività prevalente.
Secondo l’Agenzia restano valide le indicazioni fornite in passato con la circolare 30/E/2013 in cui si è precisato che un’impresa che svolge due attività (contraddistinte da due codici Ateco differenti e rientranti in Isa diversi) e che nel corso d’anno cessi quella da cui derivano i maggiori ricavi, esclude l’applicazione dell’Isa in quanto trattasi di periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Del pari, è esclusa da Isa (sempre in relazione al periodo di non normale svolgimento dell’attività per effetto della modifica in corso d’anno) l’impresa che nel corso del periodo d’imposta inizia una nuova attività (aggiuntiva a quella già esercitata e che rientra in un Isa differente) che produce già in tale anno i maggiori ricavi.
In tal caso, precisa l’Agenzia, restano ancora valide le indicazioni fornite con la circolare 8/E/2012, che aveva considerato tale fattispecie come una modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata.
Ciò in considerazione del fatto che la nuova attività risulta prevalente (in termini di ricavi) sin dal primo anno.
Infine, due chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:
- i soggetti che possono fruire del regime di cui alla L. 398/1991 (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche) sono escluse dall’applicazione degli Isa (quali soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari);
- non costituisce normale svolgimento dell’attività la concessione in affitto dell’unica azienda non solo in relazione al periodo d’imposta in cui è stato stipulato il contratto, ma anche per le annualità successive.