Cooperative: nel bilancio ampio spazio ai rapporti sviluppati con i soci
di Fabrizio G. PoggianiCome molti altri soggetti, le società cooperative sono chiamate alla redazione del proprio bilancio di esercizio, tenendo conto, però, delle proprie peculiarità e fornendo un’informazione esaustiva sulla mutualità.
È previsto che questi soggetti redigano i documenti di bilancio tenendo conto dei principi generali applicabili alle società di capitali, rappresentando fedelmente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma devono anche informare i soci e i terzi sul perseguimento dello scambio mutualistico, vera essenza di questi enti, e sulle attività che hanno coinvolto i soci.
Purtroppo, però, le informazioni specificatamente richieste sono distribuite in numerose disposizioni del codice civile, con la conseguenza che, molto spesso, si riscontra sia una disomogeneità informativa, sia una carenza della stessa.
Preliminarmente, si conferma che è cura degli amministratori redigere la “Relazione sulla gestione”, di cui all’art. 2428 c.c., mentre il collegio sindacale è obbligato a redigere la “Relazione dei sindaci”, di cui all’art. 2429 c.c..
Inoltre, per questi enti, è necessaria la predisposizione della “Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa”, a cura dei medesimi organi, come previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 2, della legge 59/1992.
Nella relazione sulla gestione, gli amministratori devono indicare il carattere mutualistico dell’ente e le politiche perseguite, con particolare riferimento all’ammissione dei soci, nel rispetto del carattere estremamente aperto dello stesso ente.
Siccome gli enti in commento adottano le disposizioni delle società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), per l’obbligatorietà delle relazioni e per lo sviluppo degli schemi di bilancio si deve far riferimento ai tetti prescritti per detti soggetti.
Pertanto, la cooperativa, nel rispetto di quanto indicato all’art. 2435-bis c.c., potrà predisporre il proprio bilancio in forma “abbreviata”, rinunciando alla predisposizione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, sebbene suggerito per tutte le tipologie di società di capitali da OIC 10 (§ 1).
In aggiunta alle informazioni prescritte per tutte le società lucrative, obbligate alla redazione e al deposito del bilancio, le cooperative devono fornire anche taluni dati richiesti, come detto, dalle stesse norme codicistiche, come la composizione del capitale sociale, i criteri applicati nella gestione sociale (art. 2545 c.c.), il rispetto o mancato rispetto dei criteri di “prevalenza” mutualistica (comma 1, art. 2513 c.c.), le ragioni delle determinazioni assunte, con riferimento particolare all’ammissione di nuovi soci (art. 2528 c.c.), le modalità di formazione e assegnazione dei ristorni (comma 2, art. 2545-sexies c.c.), l’entità dei prestiti sociali, i rapporti sviluppati con le varie categorie dei soci e i rapporti economici intervenuti con il sistema cooperativo.
È evidente che, al pari delle informazioni di natura contabile, sicuramente importanti al fine di valutare la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’ente, la cooperativa deve fornire un’ampia informativa e, in particolare, quella riferibile ai rapporti intrattenuti con i soci, dovendo attestare di aver salvaguardato il carattere mutualistico dell’ente, indicando anche la movimentazione dei soci avvenuta nel corso dell’esercizio.
Si tratta, pertanto, di informare soci e terzi sulle attività esercitate nel corso dell’esercizio sociale, sulle risorse utilizzate o fornite dai soci cooperatori, sui criteri adottati per l’ammissione o il rigetto dei soci, predisponendo appositi prospetti che diano conto della detta movimentazione.
In effetti, è il comma 3 dell’art. 2528 c.c. che ne dispone in merito, affermando che “gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci”; questo a conferma della “centralità” della mutualità e della necessaria attività svolta con i soci, al fine di realizzare il cosiddetto “scambio mutualistico”.
È la stessa condizione della “prevalenza”, di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., che deve essere attestata nei documenti di bilancio, che dà un senso della concreta operatività della cooperativa con i propri soci, giacché raggiungere la stessa vuol significare operare “sistematicamente”, ancorché non in termini assoluti, con i propri soci cooperatori.
Le informazioni indicate, peraltro, devono essere inserite all’interno della nota integrativa, se l’organo amministrativo decide, potendolo fare se ne ricorrono i presupposti (bilancio abbreviato), di omettere la “Relazione sulla gestione” e dovrebbero trovare la giusta collocazione all’interno di specifici capitoli, appositamente rubricati.
Nel bilancio deve trovare spazio anche l’informazione riguardante la formazione dei “ristorni”, di cui al comma 2, dell’art. 2545-sexies c.c., espressione monetaria dello scambio mutualistico, indicando separatamente i dati concernenti l’attività svolta con i soci, e distinguendo, se presenti, anche le diverse gestioni mutualistiche, nonché la modalità di assegnazione.
Infine, un aspetto importante da trattare in sede di redazione del bilancio d’esercizio, naturalmente per le cooperative di più vaste dimensioni, riguarda la presenza del “prestito sociale”, di cui alla legge 59/1992, con la necessità di indicarne sia l’entità, sia il numero dei sottoscrittori, sulla falsariga di quanto già richiesto ai revisori esterni nella scheda di controllo allegata al verbale di revisione (il più recente a cura del D.M. 23/02/2015 del Ministero dello sviluppo economico).