Cooperative sociali: l’aliquota Iva resta al 4%
di Luca Caramaschi
La legge di Stabilità 2014 (legge n.147 del 27 dicembre 2013) all’articolo 1 comma 172, riscrive il contenuto dei commi 488 e 489 della precedente legge di Stabilità 2013, sancendo da un lato l’abrogazione dell’aumento dell’IVA dal 4 al 10% sulle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali e dall’altro prevedendo l’applicazione del punto 41-bis Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972 ma solo in relazione alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi. Per effetto di tale revirement, inoltre, tali soggetti mantengono la facoltà di opzione tra il regime IVA esente e l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 4%. Per meglio comprendere la portata della nuova disposizione che, come annunciato dalla norma presenta carattere transitorio in vista della imminente riforma comunitaria dei regimi speciali previsti ai fini Iva, vediamo di ripercorrere brevemente i tratti essenziali dell’agevolazione e poi quanto accaduto con la Legge di Stabilità 2013.
L’originaria previsione di esenzione
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi. Il ben noto d.lgs. n.460/97 dispone che sono in ogni caso considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le cooperative sociali. Per motivi di utilità sociale, quindi, il legislatore ha previsto che alcune prestazioni di servizi (socio-sanitari, educative dell’infanzia, didattiche, ecc.) effettuate da Onlus fossero esenti da Iva, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.633/72. Inoltre il numero 41-bis), parte seconda della tabella A allegata al D.P.R. n.633/72, dispone l’assoggettamento ad aliquota Iva del 4% per le prestazioni socio sanitarie, educative, rese in favore di categorie di persone maggiormente tutelate (anziani, tossicodipendenti, handicappati, minori), rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto. Pertanto, le cooperative sociali, per le disposizioni sopra richiamate, si sono trovate nella condizione di dover effettuare una scelta con riferimento alla fatturazione delle prestazioni socio sanitarie da esse rese. Con la maxi C.M. n.168/E/98 (esplicativa dei contenuti del citato d.lgs. 460/97) l’amministrazione finanziaria, nel commentare le agevolazioni fiscali previste per le Onlus, ha precisato che le cooperative sociali (Onlus di diritto), nel fatturare le suddette prestazioni possono scegliere tra il regime di imponibilità all’aliquota del 4% (Iva prevista per le cooperative), ed il regime di esenzione Iva (previsto per le Onlus). L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, che la scelta tra la fatturazione in esenzione o con aliquota Iva al 4%, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare, per esigenze di cautela fiscale. Quindi le cooperative sociali hanno potuto (e tuttora possono) scegliere liberamente tra l’imponibilità e l’esenzione per le prestazioni sopra richiamate, ma una volta effettuata la scelta, devono mantenerla per tutto l’anno solare. Va comunque osservato che l’irrevocabilità della scelta invocato dall’amministrazione finanziaria non è stata in dottrina esente da critiche posto che tale assunto non trova esplicita indicazione della norma di legge. Che la disciplina delle prestazioni rese dalle cooperative sociali (in bilico tra esenzione e Iva 4%) sia stata altalenante e irta di difficoltà lo dimostrano le continue modifiche intervenute in particolare dal 2005 al 2007 (si vedano in proposito le R.M. n.89/E/06, C.M. 41/E/05 (par.7), R.M. n.60/E/04, R.M. n.39/E/04; C.M. n. 43/E/04).
Le modifiche (soppresse) della Legge di Stabilità 2013
Ai commi 488-489 dell’art.1 della legge n.228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) era previsto quanto segue:
- abrogazione n. 41-bis) della Tabella A, Parte II allegata al DPR 633/72, che prevedeva l’applicazione dell’IVA al 4% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative, sia eseguite in forza di appalti o convenzioni, sia eseguite direttamente ai beneficiari finali;
- abrogazione art. 1, comma 331 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevedeva – per le sole cooperative sociali – la possibilità di optare per il regime di esenzione IVA (in alternativa all’imponibilità al 4%);
- introduzione n. 127-undevicies) della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/72, che dispone l’applicazione dell’IVA al 10% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali rese in esecuzione di contratti e convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
In merito alla decorrenza delle modifiche, l’art. 1, comma 490, della legge n.228/2012 precisava che sia il “passaggio” delle operazioni imponibili dall’aliquota del 4% a quella del 10%, sia l’abrogazione della norma della Legge n.296/2006, che consentiva alle cooperative sociali di optare per l’esenzione IVA, in luogo dell’imponibilità, fosse applicabile “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. Con la R.M. n.93 del 13 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate si era occupata del trattamento IVA applicabile alle prestazioni di carattere socio-sanitario e assistenziale rese dalle cooperative, a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per chiarire – integrando quanto già affermato con la C.M. n.12 del 3 maggio 2013 – che quando le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali erano “rese da cooperative sociali mediante contratti di appalto e convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013, alle stesse resta alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% […], ovvero il regime di esenzione”. Infine, la R.M. n.93/2013 ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’applicazione del regime agevolato previsto per le cooperative sociali, che l’attività sia svolta in “regime di accreditamento” con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale.