Con lo stesso criterio della compatibilità, il Codice civile ha previsto la possibilità, per taluni tipi di cooperative “minori”, di applicare le norme sulle Srl, in luogo di quelle più complesse stabilite per le spa. La possibilità di creare una cooperativa “modello srl” è circoscritta, tuttavia, alle ipotesi contenute negli articoli 2519 e 2522 cod. civ. Iniziamo da quest’ultima norma, che va a istituire la “cooperativa minore” e a sostituire quella che, prima della riforma, era chiamata “piccola società cooperativa”. Stabilisce il comma 2 che “può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata”.
In questo primo caso, ci troviamo di fronte a un vero e proprio onere che il legislatore pone a carico dell’organizzazione: in altri termini, quando la cooperativa è costituita da un numero di soci inferiore a 9 (limite minimo regola generale), essa deve adottare le norme sulla Srl.
Per le cooperative che non intendono derogare al numero minimo di soci, è comunque prevista la possibilità di avvalersi della più semplice normativa sulle Srl applicando il disposto dell’articolo 2519 cod. civ. Tale norma prevede, al comma 2, che “l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro”. Qui l’intento del legislatore è chiaramente quello di concedere un’opzione alle strutture di minori dimensioni, per evitare di confrontarsi con le norme del modello capitalistico per eccellenza. Siamo, quindi, di fronte a una possibilità che, tuttavia, viene meno con il superamento dei limiti prescritti.
Volendo sintetizzare, la cooperativa può/deve adottare il modello Srl nei seguenti casi:
Numero soci | Attivo Stato patrimoniale | Modello adottabile |
Tra 3 e 8 | Irrilevante | Srl (obbligo) |
Tra 9 e 19 | Irrilevante | Srl/spa |
Maggiore di 20 | <1.000.000 euro | Srl/spa |
Maggiore di 20 | >1.000.000 euro | Spa (obbligo) |
Va precisato che il numero di soci, quando inferiore a 9, deve essere rappresentato da persone fisiche ovvero, nel solo caso delle cooperative agricole, da società semplici.
Il Codice civile non disciplina, in alcun modo, il passaggio da un modello all’altro. Ci sono due problemi di non facile soluzione. Si tratta, in primo luogo, di stabilire il momento a partire dal quale il superamento del limite comporti la necessità di adattare lo statuto. Per quanto riguarda il valore dell’attivo dello Stato Patrimoniale, sembrerebbe logico dare rilevanza alla misurazione in sede di chiusura del bilancio. Più complesso, invece, il riferimento al numero dei soci che è un dato sempre mobile e legato alla variabilità del capitale e al principio della porta aperta. Tuttavia, in compagini relativamente circoscritte, le oscillazioni temporanee dovrebbero essere meno probabili. Qualora, pertanto, per effetto dell’ingresso di nuovi soci, si dovesse superare il numero e contestualmente crearsi le condizioni per l’abbandono obbligatorio del modello srl, si dovrebbe immediatamente avviare la procedura per la modifica statutaria.
L’altro problema è la qualificazione giuridica dell’atto di adeguamento. Sul punto, però, si può affermare che il passaggio da cooperativa “modello Srl” a cooperativa “modello Spa” non configura un’ipotesi di trasformazione omogenea, ma una semplice modifica statutaria.
In conclusione, va prestata molta attenzione ai parametri per la qualificazione del modello di statuto adottabile dalla cooperativa, perché da questa scelta discendono diverse gradazioni di numerosi obblighi, primo tra tutti quello della nomina dell’organo di controllo o del revisore.