Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte
di Guido MartinelliUna delle attività rilevanti per i cori, le bande e le filodrammatiche è proprio quella a carattere formativo.
La gestione delle scuole musicali svolta sul territorio dai cori e dalle bande o i laboratori di recitazione delle filodrammatiche sono le realtà che consentono di perpetuare questa importante tradizione culturale.
La domanda che ci si pone è quale possa essere l’inquadramento dei docenti delle scuole musicali sotto il profilo giuridico-fiscale e quale possa essere il trattamento dei corrispettivi riscossi dagli iscritti.
In assenza di un provvedimento di interpretazione autentica da parte del legislatore (così come è avvenuto con l’articolo 35, comma 5, L. 14/2009 in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, e con l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir che ne ha esteso il contenuto anche alla didattica e alla formazione) si ritiene che per le docenze nell’ambito dell’attività formativa svolta da detti enti non si possa applicare la disciplina agevolata sui compensi appena citata.
L’unico documento di prassi amministrativa rinvenuto è l’interpello della direzione regionale della Lombardia n. 904-1157-2017, il quale testualmente recita quanto segue: “assume rilievo quanto riferito dall’associazione sull’attività svolta dal direttore artistico il quale si occupa della formazione musicale degli associati. In proposito occorre osservare che le norme in argomento sono applicabili alle attività svolte dal direttore artistico che prende direttamente parte ad una manifestazione musicale in quanto consistenti in un contributo afferente alla tecnica della medesima manifestazione e non anche a prestazioni didattiche rese nell’ambito della organizzazione di corsi. Ne consegue che i rappresentati compensi erogati al direttore artistico non rientrano nella previsione di cui all’articolo 67 primo comma lett. m) del Tuir e quindi neanche in quella del successivo articolo 69 comma 2 del Tuir”.
Sulla base di tale presupposto si pone il problema del successivo inquadramento del docente alla luce dei principi generali del diritto del lavoro.
Il Ministero del Lavoro, già con propria comunicazione prot. n. 7/51364/OA-3 del 16.07.1987 ed in particolare con la circolare n. 218 del 14.11.1996 si è espresso su tale materia cercando di individuare criteri uniformi per la valutazione della sussistenza, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra i singoli docenti e i relativi istituti, applicabile anche in riferimento all’attività d’insegnamento effettuata nei circoli culturali.
Pertanto, dopo aver premesso la possibilità di costituire rapporti di natura professionale autonoma in relazione a particolari esigenze, il Ministero ha ritenuto che deve escludersi il carattere di subordinazione in presenza dei medesimi elementi obiettivi che sono stati poi ribaditi dalla circolare INPS n. 108/2000, ovvero: mancata imposizione al docente di un orario stabilito da parte della scuola; compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni; assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari; libera scelta, da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti; volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.
Detti criteri sono stati peraltro ribaditi dalla Direzione Centrale Contributi con la circolare n. 210 del 28.10.1997.
Ciò premesso va però ricordata la previsione dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015 che prevede quanto segue: “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. “
La norma citata rende, di fatto, molto difficile poter evitare il rapporto di lavoro subordinato per i docenti delle scuole musicali o dei laboratori teatrali di cori, bande o filodrammatiche.
In questo quadro appare, onestamente, quasi una beffa la previsione del secondo comma del citato articolo, laddove alla lett. d-bis) si prevede che tale presunzione di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 367/1996, ossia gli enti musicali di prioritario interesse nazionale.
Per le fondazioni musicali le prestazioni dei docenti possono rientrare nella collaborazione coordinata e continuativa, anche se con modalità di esecuzione organizzate dal committente; agevolazione non consentita, invece, alle migliaia di bande e cori sparse sul territorio nazionale.
Tale aspetto viene ulteriormente aggravato dal fatto che, in molti casi, i docenti dei corsi in esame sono dipendenti pubblici che svolgono questa attività nei loro orari liberi dal servizio.
Altro aspetto che viene visto con preoccupazione da parte degli enti in esame è la definitiva entrata in vigore del titolo X del codice del terzo settore (ossia la parte fiscale che entrerà in vigore nel primo periodo di imposta successivo alla autorizzazione UE) che significherà l’abrogazione, nei loro confronti, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ai sensi di quanto oggi previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuir, fattispecie agevolativa al cui interno, in gran parte, viene oggi fatta rientrare l’attività didattica in esame.
Va detto che l’agevolazione in favore dei tesserati per gli organismi nazionali che li raggruppano sparirà completamente.
Quella sui corrispettivi specifici potrebbe essere recuperata con l’ingresso, nel terzo settore, della sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale.
Ma questo “costringerà” comunque ad associare iscritti privi della affectio societatis che dovrebbe contraddistinguere il rapporto associativo, in quanto l’agevolazione permarrebbe solo per gli associati ma non per i tesserati.
In più con l’aggravante, in caso contrario, di incorrere nei paletti dell’articolo 149 Tuir e perdere la natura di ente non commerciale a causa dei prevalenti introiti di natura commerciale.
Credo che, per evitare una rovinosa interruzione dell’attività di queste realtà, ben farebbe il legislatore ad approvare il disegno di legge sulle associazioni musicali citato nella prima parte di questo contributo.