Coronavirus: quali attività agricole sono consentite?
di Alberto RocchiLuigi ScappiniCome noto, il Governo, nella serata di mercoledì 11 marzo, ha emanato un D.P.C.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per dare esecutività immediata alle previsioni varate al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio italiano.
Il D.P.C.M., che fa seguito ai precedenti dell’8 e del 9 marzo, emanato a seguito delle istanze delle Regioni maggiormente coinvolte, ma con applicazione su tutto il territorio nazionale, ha l’obiettivo di limitare il più possibile gli spostamenti sul territorio nonché possibili involontarie forme di aggregazione, al fine di bloccare la diffusione del virus.
A tal fine, decadono automaticamente eventuali norme contenute nei due precedenti D.P.C.M. che dovessero porsi in contrasto con quanto previsto in quello dell’11 marzo.
In particolare, con decorrenza 12 marzo e termine 25 marzo 2020 è stata prevista la chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio.
In deroga a tale previsione generale, restano aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate nell’allegato 1 al D.P.C.M., sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche all’interno dei centri commerciali, a condizione che sia consentito l’accesso solo a tali attività.
È prevista, inoltre, la chiusura dei mercati, a eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Tali deroghe si applicano anche al comparto primario e, quindi, è ammessa l’apertura delle attività di vendita al dettaglio in azienda a condizione che abbia a oggetto prodotti alimentari, primi o trasformati.
Quindi, rientrano nella deroga le attività svolte da imprenditori agricoli nelle seguenti modalità:
- vendita al dettaglio ai sensi di quanto previsto all’articolo 4 Lgs. 228/2001 aventi ad oggetto prodotti agricoli alimentari, restando quindi esclusi, ad esempio, i vivai;
- vendita eseguita nella sede aziendale, in locati aperti al pubblico, aree di mercato, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale individuata in 1 metro.
L’articolo 1, comma 1, n. 4, inoltre, testualmente stabilisce che “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.”.
Il rimando alle “filiere che … forniscono beni e servizi” comporta che si ritengono consentite tutte le attività quali, ad esempio quelle cooperative, che svolgono servizi di fornitura di servizi e vendita di prodotti necessario allo svolgimento dell’attività agricola così come, in modo analogo, i contoterzisti.
Si ricorda, inoltre, come le attività agricole sono quelle individuate dall’articolo 2135 cod. civ., consistenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e relative attività connesse.
Proprio nell’ambito delle attività connesse svolte dall’imprenditore agricolo, vi rientrano anche “le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.
La norma si riferisce alle attività agrituristiche che, come noto, hanno avuto una diffusione più che esponenziale negli ultimi anni, su impulso dello stesso Governo.
Ecco che allora bisogna domandarsi quali sono le attività eventualmente ancora esercitabili in tale contesto.
Sicuramente è sospesa l’attività di ristorazione svolta nell’ambito dell’agriturismo, mentre attualmente si ritiene ancora possibile svolgere l’attività di pernottamento.
Eventualmente si potrebbe ammettere la ristorazione in ambito agrituristico in modalità di vendita a domicilio, sempre nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e a condizione che sia prevista tale modalità dalla singola legge regionale di riferimento.
Di contro, le nuove attività connesse, recentemente introdotte dal Legislatore per incentivare e supportare il comparto, in particolare enoturismo e oleoturismo, sono da considerarsi sospese.
Esse, infatti, comportano somministrazione e, nello spirito della norma, sono assimilabili a quelle previste dell’articolo 1, comma 1, n. 2) del decreto: servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.
Infine, per quanto riguarda l’attività agrituristica, si ritiene che siano incluse nella previsione di cui all’articolo 8, D.L. 9/2020, che ha disposto, per le imprese turistico-ricettive, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, la sospensione, a decorrere dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:
- dei versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973 in qualità di sostituti d’imposta;
- dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.