Correlazioni difficili nel redditometro
di Massimiliano TasiniGiulio Andreotti la definirebbe certamente una soluzione equilibrata. D’altra parte, quella scuola ci insegna che tra due opposte esigenze, occorre trovare un punto di intesa mediano.
Il tema è quello della prova contraria che il contribuente deve offrire una volta vistosi accertare ai sensi dell’articolo 38 DPR 600/1973 un maggior reddito in via sintetica.
Già era difficile stabilire su chi incombesse l’onere della prova di tale rettifica. Secondo la tesi “tradizionale” il redditometro costituisce una presunzione legale relativa (Cass. 5794/2001; Cass. 24575/2011).
Senonché, un giorno alla Suprema Corte è venuto il dubbio che si trattasse di accertamento appartenente alla famiglia di quelli standardizzati (Cass. 13289/2011); per tale via, è stato agevole affermare che l’accertamento sintetico, si badi bene, osserva la Corte, già nella formulazione ante articolo 22 del D.L. 78/2010, determinava il reddito complessivo attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici. Come dire: riforma dell’istituto ininfluente sul piano dell’efficacia probatoria.
Questa tesi, affermata a piena voce dalla Cassazione con la sentenza n. 23554/2012, è stata confermata da plurima giurisprudenza di merito (CTP Torino, sent. 30/2013; CTR Roma, sent. 5/7/2016).
Ma è tesi ardita, e che ribalta una lunga scia di sentenze che dicevano il contrario; ecco allora che la sentenza della Cassazione n. 16832/2014 riporta la palla nel campo del Fisco, osservando che la disponibilità di beni indice costituisce una presunzione legale relativa perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva.
Allora il problema torna alla prova contraria: se si tratta di una presunzione legale, il Giudice non può travolgerla giudicandola non convincente, ma deve solo valutare se il contribuente ha fornito la prova contraria.
Ma come fornirla?
Si è posto in particolare il tema di stabilire se il contribuente debba correlare le spese sostenute con il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma analogo ragionamento vale per le disponibilità pregresse (legittimamente) accumulate. Secondo la tesi tradizionale, tale dimostrazione deve essere certamente fornita (Cass. 6813/2009 e Cass. 8995/2014); viceversa, pronunce più recenti hanno invece ritenuto insussistente tale obbligo (Cass. 6396/2014, poi ripresa dalla giurisprudenza di merito: vedasi CTP Reggio Emilia sent. 272/2014).
È appena ovvio che al contribuente, già impegnato a dimostrare disperatamente dove e come spende i propri danari per ripararsi da un accertamento bancario, non si può pure chiedere di dimostrare analiticamente la fonte delle proprie disponibilità per sostenere le proprie spese. Tanto varrebbe, altrimenti, imporre un sistema contabile anche ai privati.
Nondimeno, non si può nemmeno pretendere che il Fisco si accontenti della frase: “i soldi li avevo già, ecco il saldo del conto corrente”.
Ecco allora la soluzione per la via Andreotti: l’articolo 38, comma 6, DPR 600/1973 non chiede solo la mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte. Essa, infatti, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 1638/2016).
Ed ancora. Allorchè l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, costituenti circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con tali redditi. Non è tuttavia richiesto al contribuente di dare la prova rigorosa e puntuale dell’impiego proprio di detti redditi per l’acquisizione degli incrementi patrimoniali.
Insomma, una “provina”.
È un po’ come la storia delle testimonianze nel processo tributario. Non sono ammissibili per legge, ma secondo la Suprema Corte possono comunque entrare nel fascicolo “tanto sono meri indizi”. È come dire che siccome una moneta è falsa piuttosto che dire che vale un euro, le diamo un valore convenzionale di 20 centesimi.
A forza di cercare soluzioni equilibrate, che non premino i furbetti e d’altra parte siano però rispettose del principio di capacità contributiva, ci stiamo chiaramente incartando.
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