Corretta imputazione temporale di un componente negativo
di Federica FurlaniCon la risposta all’interpello n. 108 del 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla corretta imputazione temporale di un indennizzo derivante da risoluzione contrattuale, al fine di individuare l’esercizio in cui operare correttamente la deduzione.
Poiché la società istante redige il bilancio di esercizio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ., dal 2016 trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, di cui all’articolo 83, comma 1, Tuir, così come modificato dall’articolo 13-bis D.L. 244/2016, che stabilisce che “per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Inoltre, in base al comma 1-bis dello stesso articolo 83 Tuir, ai soggetti di cui sopra, “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”.
In sostanza, come chiarito dalla risoluzione AdE 77/E/2017, le regole di determinazione del reddito sono coerenti con le modalità di rappresentazione contabile, nel presupposto che quest’ultima rispetti la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.
Il quesito oggetto di esame nel presente intervento riguarda la corretta imputazione temporale da riservare ad un componente negativo di reddito derivante da una transazione conclusa nel 2018, ma conseguente alla risoluzione di diritto pattuita nell’originario contratto di leasing, ovvero la confisca dell’immobile in corso di costruzione oggetto del contratto di leasing.
Tale confisca, derivante da una vicenda giudiziaria scaturita da un sequestro preventivo del 2010 da parte del Tribunale nell’ambito di un’indagine relativa al reato di lottizzazione abusiva, era stata definitivamente confermata, concludendo la vicenda, con sentenza della Corte di Cassazione, del 2017.
Il contratto di leasing rimaneva pertanto, a seguito della confisca, non eseguito, e le parti, nel cercare un punto di incontro tra le rispettive pretese contrattuali, concludevano una transazione nel 2018.
Nell’individuare il corretto esercizio di imputazione temporale del componente negativo scaturito da tale transazione, l’Agenzia ricorre a quanto stabilito dall’OIC 19, che, al paragrafo 38, detta i requisiti per l’iscrizione iniziale dei debiti. In particolare, i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
Poiché il contratto stabiliva la risoluzione di diritto alla data in cui si fosse verificata la confisca, correlandone l’efficacia al momento in cui il relativo provvedimento fosse divenuto inoppugnabile, con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’ordine di confisca dell’immobile decretandone la definitività, emessa nel 2017, deve ritenersi che si siano verificati i presupposti della risoluzione con conseguente nascita di un’obbligazione della società al pagamento dell’indennizzo, a prescindere dall’esistenza di una richiesta espressa dello stesso.
Pertanto, poiché l’imputazione temporale, secondo corretti principi contabili, del componente negativo rappresentato dall’indennizzo conseguente alla risoluzione del contratto deve avvenire nel bilancio dell’esercizio 2017, ai fini fiscali, in virtù del principio di derivazione rafforzata che informa il bilancio ITA GAAP, lo stesso componente è deducibile nel medesimo periodo di imposta.