31 Gennaio 2024

Correttiva o integrativa per sblocco del credito Iva

di Laura Mazzola
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In sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale non devono essere considerati i versamenti periodici omessi, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la riposta ad interpello n. 81/2020.

In particolare, all’interno del rigo VL30, denominato Ammontare IVA periodica, in campo 3, deve essere indicato il totale dei versamenti periodici effettivamente effettuati da parte del contribuente.

Tale importo è dato dalla sommatoria:

  • dei versamenti Iva mensili (con codici tributo da 6001 a 6012) o trimestrali (con codici tributo da 6031 a 6033 e 6034 per i contribuenti di cui all’articolo 73, comma 1 lett. e) e all’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972);
  • dei versamenti effettuati per subforniture (con codici tributo da 6720 a 6727);
  • dell’acconto Iva (con codici tributo 6013 e 6035);
  • degli interessi trimestrali;
  • dell’imposta, relativa al periodo di imposta, versata a seguito di ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
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