Correzione errori contabili semplificata solo con revisione legale
di Alessandro BonuzziLa disciplina che regola l’imputazione fiscale dei componenti di reddito derivanti dalla correzione di errori contabili ha subito in poco tempo 2 modifiche rilevanti.
In particolare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, Tuir, così come modificato dall’articolo 8 D.L. 73/2022 in vigore dal periodo d’imposta 2022:
- per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e
- per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter cod. civ. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,
valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (c.d. principio di derivazione rafforzata).
Tali criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche con riferimento alle poste contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
La disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998; siffatta limitazione non vale, invece, per i componenti positivi di reddito i quali, se rilevati in bilancio a seguito di correzione di errori contabili, sono comunque tassati, anche se sarebbero stati di competenza di periodi di imposta non più accertabili.
In sostanza, il D.L. 73/2022, in un’ottica di semplificazione, ha attribuito rilevanza fiscale ai componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione dell’errore contabile, senza che vi sia la necessità di presentare la dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore. Ciò, si noti, trova applicazione solo per le imprese che applicano il principio di derivazione rafforzata.
Senonché, la Legge di Bilancio 2023, con il comma 323, è nuovamente intervenuta sull’articolo 83 Tuir, prevedendo che la semplificazione in questione – relativa all’imputazione temporale dei componenti di reddito emergenti dalla correzione di errori contabili – sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Anche questa seconda modifica è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022), quindi, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2022.
Sul punto la Relazione tecnica al DDL di Bilancio precisa solamente che la novella normativa interviene sull’articolo 8 D.L. 73/2022 “limitando l’ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, … non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione”.
A parere di Assonime (circolare n. 31/2022), la ratio della limitazione dell’ambito soggettivo della semplificazione deve individuarsi nella volontà di limitare gli arbitraggi da parte delle “imprese di minori dimensioni che non hanno il controllo legale dei conti e, dunque, non sono sottoposte ad un sistema di controllo degli errori e della loro corretta e tempestiva correzione”.
Alla luce di tutto ciò, le imprese che:
- non adottano il principio della derivazione rafforzata e/o
- non sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti,
per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo derivante dalla correzione dell’errore contabile, sono tenute a presentare la dichiarazione integrativa del periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, sempreché trattasi di annualità ancora “aperta”. Per questi soggetti, infatti, non trova applicazione il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione dell’errore contabile nel periodo d’imposta di correzione dell’errore.
Esempio
La Beta Srl, che applica la derivazione rafforzata ed è soggetta a revisione legale, ha omesso l’imputazione di costi per servizi ultimati nell’esercizio 2019 ma fatturati nel corso del 2022. Trattandosi di un errore contabile non rilevante, la relativa correzione è stata contabilizzata nel Conto economico dell’esercizio 2022. A differenza di quanto avveniva fino al periodo 2021, il componente di reddito imputato nel bilancio 2022 assume rilevanza fiscale. Pertanto:
- Beta Srl non deve presentare la dichiarazione integrativa a favore relativa al periodo d’imposta 2019;
- nel quadro RF del modello Redditi SC 2023, relativo all’anno 2022, Beta Srl non dovrà sterilizzare il costo rilevato in Conto economico per effetto della correzione dell’errore.