7 Marzo 2022

Corrispettivi telematici: chiarimenti sul nuovo tracciato 7.0 – seconda parte

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

La consulenza giuridica (risposta n. 3 dello scorso 14.02.2022), commentata anche nel precedente contributo, prosegue e conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta “ventilazione” prevista dall’articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del blocco “4 <DatiRT>” dell’Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

 

La “ventilazione” dei corrispettivi

Con riferimento alla “ventilazione”, richiamando la circolare 3/E/2020, l’Agenzia precisa che “l’avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt’ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, Ventilazione Iva.

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che:

  • nulla vieta che, in luogo dell’utilizzo del valore “VI” (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l’aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell’operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;
  • la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell’imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

 

Il blocco dati del Registratore Telematico

Diamo ora conto – sempre in forma di rappresentazione schematica – dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco “4 <DatiRT>” dell’Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

“4.1.5 <RifNormativo>” Il blocco “4 <DatiRT>” – “4.1.5 <RifNormativo>” è rivolto, secondo quanto riportato nella “Descrizione funzionale” del blocco stesso, all’indicazione dell’“Eventuale riferimento normativo (ex articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)”. L’Agenzia precisa che stante l’attuale quadro normativo e tecnologico, si ritiene comunque possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l’operazione.
“4.1.9 <BeniInSospeso>”
 
 
Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l’emissione (con successivo riscatto, i.e. presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. “monouso”. Situazioni nelle quali l’operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del decreto Iva). Pertanto:
a) il blocco va sicuramente valorizzato laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
b) nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando l’imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BeniInSospeso>.
“4.2.5 <Ticket>” Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.
“4.1.11 <NonRiscossoFatture>”
 
 
Va indicato l’“Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. […]”. Come si evince da tale indicazione:
a) essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;
b) sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite ex articolo 21 comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;
c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi ad oggetto i beni ceduti o i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.
“4.1.12 <TotaleDaFattureRT>” Il blocco reca l’Importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell’ipotesi in cui l’RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all’Agenzia al momento della chiusura.
“4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>” Il blocco prevede che in esso vada indicato l’Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>.
L’importo deve essere al netto dell’Iva.
Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all’articolo 2 comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall’articolo 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell’operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l’eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.
“4.1.15 <CodiceAttivita>”
 
 
Nel blocco va inserito il Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di Ateco di classificazione delle attività economiche, a cui l’importo parziale si riferisce.
L’elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo:
– può a scelta dell’esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un’unica contabilità ai fini Iva;
– è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo “misto” cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purché l’RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all’Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l’imponibile e l’Iva con il giusto codice Ateco; l’utilizzo del campo 4.1.15<CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’Iva periodica.
“4.2.3 <PagatoElettronico>”
 
 
 
Il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. “elettronici”.
L‘indicazione dello stesso nel blocco “4.2 <Totali>” – “4.2.3 <PagatoElettronico>” si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme (la c.d. “data disponibile” di cui alla circolare 1/E/2013).
Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l’intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al “non riscosso” non andranno compilati.
“4.2.4 <ScontoApagare>”
 
 
 
È rivolto all’indicazione dell’“Importo dello sconto applicato in fase di pagamento.
In questo campo va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buoni multiuso.
L’importo deve essere al lordo dell’Iva […]».
Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della “matricola” che caratterizza ciascun registratore telematico (RT), alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta “lotteria degli scontrini” e ai corretti comportamenti che deve tenere l’esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Tralasciando i chiarimenti legali alla lotteria, andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

 

La matricola dei Registratori Telematici (RT)

Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

A/N A/N A A/N A/N N N N N N N

I primi due caratteri possono essere alfabetici o numerici ed identificano il fabbricante;

il terzo, alfabetico, identifica l’ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore:

  • “I” sta per utilizzo in ambiente interno;
  • “E” sta per utilizzo in ambiente esterno;
  • “P” sta per registratore di tipo palmare;
  • “M” sta per Registratore di cassa adattato
  • “S” sta per Server/RT,

I successivi due alfanumerici identificano il modello.

Gli ultimi sei caratteri sono numerici e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a sei.

 

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematici

Le istruzioni ufficiali precisano che “In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico».

Sul punto l’Agenzia – premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi – e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) – ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere – quali la tenuta di un’ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, ecc. – la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).