Corrispettivi telematici: esoneri “transitori” per il debutto del 1° luglio 2019
di Luca CaramaschiL’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Per effetto delle modifiche apportate al citato articolo da parte dell’articolo 17 D.L. 119/2018 accade che:
- a partire dal 01.07.2019, per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
- dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d’affari,
- viene demandata a uno specifico decreto del Mef l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.
Con il recente Provvedimento direttoriale n. 99297 del 18.04.2019 l’Agenzia delle entrate ha dettato le procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare:
- tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività;
- le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore;
- il conferimento e la revoca della delega sono effettuati con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 05.11.2018.
- in alternativa ai registratori telematici, ed è questa una importante novità introdotta dal citato provvedimento, viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.
È invece con il recentissimo D.M. 10.5.2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, che vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Va in primo luogo evidenziato che, come confermato dal citato decreto, in questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.
Nello specifico l’articolo 1 D.M. 10.5.2019 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996 (e che si riportano in calce al presente contributo);
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.
Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”).
Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi (che rientrerebbero invece nell’obbligo), in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lett. c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dagli obblighi di trasmissione anche per tali operazioni, qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.
Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
Va evidenziato, infine, che l’articolo 3 D.M. 10.05.2019, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef l’individuazione delle date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’attuale disciplina.
L’elenco delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996
Non sono soggette all’obbligo di certificazione le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del M. 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, comma 1, punto 6, D.P.R. 633/1972;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis L. 66/1992;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
Non sono altresì soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, comma 2, D.P.R. 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) D.M. 04.03.1976: Associazione italiana della Croce rossa;
b) D.M. 13.04.1978: settore delle telecomunicazioni;
c) D.M. 20.07.1979: enti concessionari di autostrade;
d) D.M. 02.12.1980: esattori comunali e consorziali;
e) D.M. 16.12.1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
f) D.M. 16.12.1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22.12.1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26.07.1985: enti e società di credito e finanziamento;
i) D.M. 19.09.1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.
1 Luglio 2019 a 18:04
ditta con 2 attività: distributore di carburante e noleggio bici. per la parte carburante non è soggetta mentre per l’altra attività solo se supera l’1% del totale, giusto?