Corrispettivi telematici: i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate
di Luca CaramaschiSe, con riferimento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 stabilisce regole che risultano applicabili alla generalità dei contribuenti, più articolata appare la disciplina recata dal successivo articolo 2, riferita all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
D’altro canto, anche nella disciplina che ha preceduto l’avvento della trasmissione telematica, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale sono stati caratterizzati da una legislazione decisamente più frammentata e complessa rispetto a quella riguardante il processo di fatturazione.
È con la risposta all’istanza di interpello n. 20 del 5 febbraio scorso che l’Agenzia delle entrate, intervenendo incidentalmente a proposito degli obblighi che interessano i distributori di carburante, ha fornito indicazioni di carattere generale che permettono di operare un efficace riepilogo delle fattispecie contemplate dal citato articolo 2 D.Lgs. 127/2015, ovvero l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, nel citato articolo 2 si evidenziano le seguenti fattispecie:
- al comma 1 viene disciplinato l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2020, con l’anticipazione della decorrenza al 1° luglio 2019 per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari (dato da ricercare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva2019 anno 2018) di ammontare superiore a 400.000 euro;
- al comma 1-bis viene disposto il particolare obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi che interessa coloro che pongono in essere cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; obbligo che è già decorso dal 1° luglio 2018 con riferimento ai soli distributori di carburante cosiddetti “ad elevata automazione” e che, a partire dal 1° gennaio 2020, con ulteriori e successive partenze cadenzate in ragione del numero di litri erogati nel corso dell’anno 2018 dall’impianto di distribuzione, interessa tutti gli altri distributori di carburante;
- al comma 2, infine, viene disposto l’obbligo per coloro effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di “distributori automatici” (la cui definizione e individuazione è tutt’altro che immediata e in relazione alla quale l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in passato con la risoluzione 116/E/2016); obbligo generalmente decorso già dal 1° aprile 2017 ma che sconta importanti eccezioni con riferimento ai distributori automatici che non sono dotati di specifica porta di comunicazione che permette l’immediato inoltro telematico dei dati dei corrispettivi (per questi l’Agenzia delle entrate ha previsto una procedura alternativa, tuttora valida, che potrà protrarsi fino al 31 dicembre 2022).
Numerose ipotesi, dunque, alle quali corrispondono differenti date di decorrenza dell’obbligo ma anche differenti provvedimenti direttoriali di attuazione delle citate disposizioni, che prevedono particolari tempistiche e modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Amministrazione finanziaria.
È inoltre necessario considerare anche le specifiche ipotesi di esonero disciplinate dal D.M. 10.05.2019, successivamente modificato dal D.M. 20.12.2019, nonché le importanti semplificazioni concesse nel cosiddetto periodo transitorio, valido fino al prossimo 30 giugno 2020 per quanti sono obbligati, a partire dal 1° gennaio 2020 alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, e già scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 per quanti, avendo superato nel 2018 i 400 mila euro di volume d’affari, risultano già obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019 (va tuttavia segnalato che con la recentissima risoluzione n.6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate di fatto permette di rimediare alle omesse trasmissioni di corrispettivi riferiti al secondo semestre 2019 entro il prossimo 30 aprile 2020).
Per cercare, quindi, di mettere un po’ di ordine in tutti questi adempimenti, vediamo di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i richiamati obblighi mettendo in evidenza, oltre alle rispettive decorrenze, i diversi provvedimenti direttoriali che l’Agenzia delle entrate ha via via emanato al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative contenute nei diversi commi dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.
Articolo 2 D.Lgs. 127/2015 | Soggetti obbligati | Provvedimenti attuativi | Decorrenza |
Comma 1 | Soggetti di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972
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Provv. AE 182017/2016
Provv. AE 99297/2019 Provv. AE 1432217/2019 |
1.1.2020 |
Soggetti di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro
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1.7.2019 | ||
Comma 1-bis |
Distributori di carburante ad elevata automazione
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Provv. AE/DOGANE 106701/2018 | 1.7.2018 |
Distributori di carburante con erogazioni 2018 sup. a 3 milioni di litri
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Provv. AE/DOGANE 30.12.2019 |
1.1.2020 | |
Distributori di carburante con erogazioni 2018 sup. a 1,5 milioni e fino a 3 milioni di litri
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1.7.2020 | ||
Distributori di carburante con erogazioni 2018 fino a 1,5 milioni di litri
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1.1.2021 | ||
Comma 2 | Distributori automatici dotati di porta di comunicazione
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Provv. AE 102807/2016 | 1.4.2017 |
Distributori automatici NON dotati di porta di comunicazione | Provv. AE 61936/2017 | 1.9.2017 (fino a 31.12.2022)
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Dalle indicazioni fornite nella tabella che precede, emerge quindi la considerazione che, nonostante lo scorso 1° gennaio 2020 sia partito l’obbligo generalizzato (o ritenuto tale) di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che certificano le operazioni in base all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, siamo ben lontani dall’affermare che detto obbligo possa considerarsi a regime.